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Data: 07/06/2014 09:00:00 - Autore: Marina Crisafi Nell'attesa che il progetto di legge sul divorzio breve concluda il suo iter parlamentare, la Cassazione ha invitato in qualche modo tutti coloro che hanno in corso un giudizio di separazione, ad evitare un eccessivo allungamento dei tempi di decisione. In caso di controversie tra i coniugi sulla pronuncia di addebito, la Corte ha ricordato che le due questioni (pronuncia sulla separazione e pronuncia sull'addebito) viaggiano su binari diversi. Nell'ordinanza n. 12097 del 29 maggio 2014, la Suprema Corte ha così richiamato l'attenzione sul fatto che l'ex coniuge a cui è stata addebitata la separazione può limitarsi a impugnare solo tale capo della sentenza, dato che le questioni attinenti l'attribuzione della colpa della fine del rapporto coniugale, non precludono al giudizio di separazione di concludersi e passare in giudicato, consentendo così (se sono decorsi tre anni dalla prima udienza di comparizione davanti al tribunale) di esperire l'azione di divorzio. Difatti, spiega la Cassazione la pendenza di un giudizio per l'attribuzione della colpa della separazione non impedisce la definizione della sola separazione e l'avvio della domanda di divorzio, poiché è pacifico che “la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell'ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma”, presentata su iniziativa di parte e con causa petendi e petitum nettamente distinti rispetto alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.
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