Data: 02/07/2014 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 13222 dell'11 Giugno 2014. L'art. 1419 cod. civ, concernente la nullit� parziale del contratto e delle singole clausole, � ispirato al criterio generale, alla base dell'ordinamento civile, della salvezza e della conservazione del negozio giuridico. Sulla base di ci� la nullit� dell'intero negozio contrattuale pu� essere dichiarata dal giudice solo in caso di assolvimento del rispettivo onere della prova da parte del soggetto interessato.

Tale prova consiste nella rigorosa dimostrazione che la clausola oggetto di nullit� non possa avere esistenza autonoma rispetto al contratto di appartenenza; ci� accade ove la stessa sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto laddove venga accertato che, in sua assenza, i contraenti non avrebbero stipulato l'accordo

Nel caso in oggetto il ricorrente chiede di accertare l'avvenuta risoluzione di preliminare di vendita in base al quale la controparte si impegnava a vendere un immobile unitamente a una porzione di orto, elemento che tuttavia era ben consapevole non avrebbe potuto essere incluso nella vendita poich� sottoposto ad espropriazione. 

�L'invalidit� della cessione di uno solo dei beni ceduti determina soltanto la nullit� parziale del negozio ex art. 1419 cod. civ., a meno che non sia provato che le parti non avrebbero concluso il contratto senza il trasferimento invalido, non potendo desumersi l'invalidit� del contratto neanche dalla quantificazione unitaria del corrispettivo, da ritenersi comunque determinata o determinabile anche all'esito della complessiva entit� del trasferimento immobiliare�

Nel caso di specie addirittura � emerso, nei gradi di merito, che il trasferimento della porzione di terreno adibito a orto non era nemmeno compreso nel preliminare di vendita. Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso.


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