Data: 31/08/2014 09:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 13060 del 10 Giugno 2014. Una volta accertata l'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, con conseguente condanna del datore di lavoro al reintegro in servizio nella forma contrattuale a tempo indeterminato, a che condizioni pratiche ciò deve avvenire? Secondo la Suprema corte il datore deve riammettere in servizio il lavoratore nelle sue mansioni originarie: il rapporto contrattuale, infatti, si intende come mai cessato.

Nel caso in oggetto il lavoratore era stato assegnato a sede diversa dall'originaria e, non essendosi presentato una nuova sede, era stato licenziato per assenza ingiustificata dal posto di lavoro. La questione, giunta in Cassazione, viene risolta dalla Corte secondo cui “l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie”, poiché la continuità del rapporto di lavoro originario implica che “la prestazione deve persistere nella medesima sede”. Non essendo la decisione del datore di lavoro di destinare il dipendente presso altra sede sorretta da alcuna motivazione razionale, la stessa deve essere considerata illegittima, considerando a maggior ragione che il dipendente stesso – in sede di conciliazione – aveva esplicitato i motivi per cui gli risultava impossibile prendere servizio presso la sede designata. Il ricorso dell'azienda è rigettato.


Tutte le notizie