Data: 15/06/2014 11:00:00 - Autore: Raffaele Vairo

Circolazione stradale. Sanzioni amministrative. Pagamento in misura ridotta.

Di Raffaele Vairo

Chi paga tempestivamente la sanzione pecuniaria nella misura minima edittale, omettendo di versare contestualmente le spese postali, sostenute dall'amministrazione procedente per la notifica del verbale di contestazione, non può incorrere in richieste strane ed esorbitanti. 

Il pagamento in misura ridotta

Il pagamento in misura ridotta è disciplinato dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 202 del codice della strada.

Per quanto concerne il codice della strada, per le violazioni per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Il pagamento in misura ridotta non è consentito:

a) quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi;

b) quando il trasgressore si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme del codice della strada, deve avere con sé;

c) per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8;176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6.

Con l'art. 20, comma 5-bis, lettera a), del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il trasgressore è ammesso a pagare, entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio, l'importo minimo, previsto dalla norma violata, ridotto del 30 per cento. La riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210 del codice della strada, e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Al trasgressore, che si sia avvalso di tale facoltà, non è consentito esperire alcuna opposizione.

 

Natura giuridica del pagamento in misura ridotta

La possibilità di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta è considerata dalla dottrina come un diritto soggettivo perfetto di natura pubblicistica, una sorta di conciliazione amministrativa corrispondente all'oblazione prevista nel diritto penale.

Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione pecuniaria ma non le sanzioni accessorie.

Effetti del pagamento

Il pagamento della sanzione pecuniaria estingue l'obbligazione anche nei riguardi degli eventuali condebitori solidali (art. 196 cds), ma non nei confronti dei soggetti che concorrono nella violazione.

Attenzione: (a) il pagamento in misura ridotta estingue la sola pena pecuniaria, con esclusione delle sanzioni accessorie che saranno irrogate con apposita ordinanza-ingiunzione; (b) il soggetto (condebitore solidale) che ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa; (c) il pagamento della sanzione pecuniaria preclude alla proposizione del ricorso.

A questo punto è lecito domandarsi: cosa accade se il contravventore effettua, nel termine di sessanta giorni, il pagamento in misura ridotta della sola sanzione senza provvedere al versamento delle spese postali relative alla notificazione del verbale di contestazione?   Gli orientamenti giurisprudenziali sono contrapposti.

 

Primo orientamento giurisprudenziale

Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha dato risposte contrastanti. Ma, al fine di chiarire i termini della questione, occorre premettere che il comma 3 dell'art. 203 cds prevede che il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento.    Secondo un primo orientamento giurisprudenziale la sanzione pecuniaria e le spese di notifica costituirebbero un unicum, per cui l'obbligazione sarebbe da assolversi entro lo stesso termine di scadenza, con la conseguenza che l'incompleto pagamento (della sanzione e delle spese di notifica) imporrebbe, a norma dell'art. 389 del Regolamento di esecuzione C.d.S., di iscrivere a ruolo una somma calcolata sommando la sanzione e le spese.

 

La Cassazione  (si veda Cassazione civile, sez. III, 07/08/2012, n. 14181) in un primo tempo ha sostenuto che da una lettura logico-sistematica delle norme del codice della strada (art. 201, comma 4. cds) si evince chiaramente che le spese di accertamento e notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.Tale interpretazione sarebbe fondata sul combinato disposto degli art. 201, comma 4 (Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria), art. 202, comma 1 (Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme), art. 203, comma 3, del C.d.S. (Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento), art. 389, commi 1 e 2, DPR n. 495/1992 (Regolamento)[1]. Ne consegue che: (a) il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione; (b) nel caso di pagamento in misura inferiore la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, comma 3, del cds e l'acconto effettuato. Questo orientamento, secondo la Suprema Corte, sarebbe giustificato dalla disposizione di cui al comma 3 dell'art 203 cds che fa riferimento alle spese di procedimento. Pertanto, sempre secondo la suprema Corte, le spese di procedimento e di notificazione coincidono e sono poste a carico del trasgressore. Tanto sarebbe confermato anche dalla disposizione di carattere generale, contenuta nell'art. 16 della legge n. 689/1981[2].

 

Le spese postali sostenute dall'amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada formano un tutt'uno con la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, con la conseguenza che non ha diritto al beneficio dell'applicazione della sanzione in misura ridotta, di cui all'art. 202 c. strad., il trasgressore che, entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi l'ammontare della sanzione, ma non quello delle spese postali, e che l'amministrazione può procedere esecutivamente per il recupero della differenza (Cass. civile, sez. III, 07/08/2012, n. 14181).

 

Nuovo orientamento giurisprudenziale.

Con una innovativa sentenza (Cass. civile, sez. II, 30/04/2014, n. 907) la Cassazione ha fatto retromarcia e ha statuito che le spese postali non possono essere considerate parte integrante della sanzione pecuniaria. Il mutamento di indirizzo nasce da una più attenta lettura delle norme già esaminate nella precedente sentenza del 2012.

La sezione III partiva dal presupposto che le spese postali necessarie per la notificazione del verbale di contestazione attraverso il servizio postale fossero assimilabili alla sanzione: “Le spese postali sostenute dall'amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada formano tutt'uno con la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria”. Ne conseguiva che il trasgressore il quale avesse provveduto al versamento, in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, omettendo di pagare le spese postali, era considerato inadempiente con la conseguenza della non estinzione dell'obbligazione. Tale convincimento si basava su un'errata interpretazione del comma 4 dell'art. 201 cds, che recita: “Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”, ritenendo che tali spese sarebbero cumulabili con la sanzione anche ai fini del pagamento in misura ridotta.

Questa lettura trascura la differenziazione tra importo della sanzione e spese del procedimento, che vengono indicati in modo nettamente distinto nelle norme cui fa riferimento.

 

Infatti, a ben leggere, il comma 1 dell'art. 202 del cds, nello statuire che, in caso di omesso pagamento entro i sessanta giorni, la sanzione da iscrivere a ruolo è la metà del massimo della pena, tiene distinte le spese postali. La sola condizione che rende esecutivo il verbale  non più pari al minimo edittale è l'omesso pagamento della sanzione alla quale vanno aggiunte le spese postali. Così recita l'art. 203, comma 3, del cds: “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.

In buona sostanza, l'omesso versamento delle spese postali consente all'ente impositore di agire per il loro recupero senza il raddoppio della sanzione, anche perché l'art.16 della legge n. 689/1981, nel prevedere in via generale il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiunge che detto pagamento è consentito  oltre alle spese del procedimento.

In conclusione, ad avviso della sezione terza, “Dal complesso di questa analisi si deve inferire che il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativa a violazione del codice della strada, effettuato in misura corrispondente all'ammontare a titolo di sanzione indicato dall'amministrazione, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203 c. 2 CdS, ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio, che l'amministrazione può richiedere separatamente”.

Raffaele Vairo.  Email: raffaelevairo@libero.it 



[1] L'art. 389 DPR n. 495/1992 statuisce: 1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.

2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito.

3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all' articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all' articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all' articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[2] E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.


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