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Data: 16/06/2014 14:07:00 - Autore: Dott. Cristian Montalbano Dott. Cristian Montalbano - Mediatore Civile e Commerciale - legalmedia@hotmail.it Nel corso degli anni il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino è entrato in una profonda crisi, tanto da creare nella collettività la visione di uno Stato distante, lontano dai bisogni ed i problemi dei cittadini e delle imprese. Tale crisi ha fatto sorgere l'esigenza di introdurre un vero cambiamento per la pubblica amministrazione, ovvero la “semplificazione amministrativa”, la quale rappresenta quello strumento, quel processo di cambiamento delle procedure in vigore nella pubblica amministrazione volto a semplificare e migliorare il rendimento delle strutture pubbliche, in modo da renderle più efficienti, trasparenti, e vicine ai cittadini e alle imprese. Punto di partenza della semplificazione amministrativa è la riprogettazione dei processi aziendali che consiste nel monitorare i vari passaggi intermedi nella realizzazione/erogazione di un bene/servizio, nell'individuare ed eliminare i passaggi inutili, al fine di snellire ed accelerare l'azione amministrativa, nel ridurre gli adempimenti posti a carico dei cittadini, nel ridurre i costi per il funzionamento del sistema amministrativo, e nel configurare il nuovo modus operandi, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche. In tema di semplificazione amministrativa, intensa è stata la produzione normativa. In particolare, già dal 1968, con l'approvazione della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, il Parlamento ha introdotto diverse forme di dichiarazioni che i cittadini potevano rendere alla pubblica amministrazione in sostituzione delle ordinarie certificazioni o documenti. Tuttavia, la legge n. 15 del 4 gennaio 1968 era troppo innovativa per quei tempi e per questo fu disattesa e mai applicata. Solo con l'introduzione della legge n. 241 del 7 agosto 1990 si è avuto il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di amministrazione. In particolare, si tratta di una legge sulla trasparenza, che ha introdotto in capo ai cittadini una serie di importanti diritti, tra i quali quello alla certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, alla partecipazione nel procedimento, all'accesso ai documenti amministrativi, ecc. Inoltre abbiamo avuto la legge n. 59 del 1997, cd. “legge Bassanini”, la quale ha modificato l'art. 17 della legge n. 400 del 1988 che disciplina il potere regolamentare del Governo, nonchè la l. 8 marzo 1999, n. 50 (la prima “legge annuale di semplificazione”) con la quale “si apre una nuova fase di semplificazione che mira a svincolare la cultura della semplificazione da una considerazione eminentemente giuridica e burocratica e a cogliere la valenza economica del processo di semplificazione nel più generale contesto della riforma della regolazione”. Dopo diversi anni, con la legge n. 15 del 2005 si è avuta una riforma complessiva del procedimento amministrativo, modificando istituti che, nella loro originaria formulazione, avevano favorito la semplificazione, ma che, si è ritenuto, necessitassero di una nuova e più adeguata configurazione. Invece, la legge n. 69/2009 ha introdotto una significativa novella in relazione alle conseguenze dell'omessa o tardiva conclusione del procedimento, che d'ora in avanti dà luogo alla risarcibilità del danno da ritardo. Infine, abbiamo avuto il d.l. n. 5/2012, detto “decreto legge Semplifica Italia”, il quale contiene un articolato pacchetto di interventi volto ad alleggerire il carico degli oneri burocratici gravanti sui cittadini e sulle imprese e a stimolare lo sviluppo di alcuni settori strategici al fine di rilanciare la crescita economica, nonché a far risparmiare la pubblica amministrazione portando molte attività in modalità telematica. Tra i principali istituti di semplificazione amministrativa introdotti nel corso degli anni particolare importanza riveste la SCIA, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, introdotta dalla legge n. 122/2010, la quale ha modificato l'art 19 della legge n. 241/1990 al fine di sostituire la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) e di semplificare l'iter, permettendo di realizzare i lavori dal giorno della presentazione al Comune. In linea generale si utilizza la SCIA per quegli interventi che prima necessitavano di DIA (quali il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia leggera, la manutenzione straordinaria con interventi strutturali, aumento delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici), salvo la manutenzione straordinaria senza interventi strutturali per cui ora si utilizza la CILA. Oltre alla SCIA abbiamo gli accordi di programma, i quali sono quelle convenzioni tra enti territoriali (regioni, province o comuni) ed altre amministrazioni pubbliche, mediante le quali le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento. Introdotti dall'art. 27 della legge n. 142/1990, ma con precedenti in alcune normative settoriali degli anni '80, gli accordi di programma sono ora disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Secondo il predetto art. 34 si può ricorrere all'accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici (ad esempio, comunità montane) o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Infine, abbiamo la conferenza dei servizi, la quale rappresenta un istituto volto a semplificare l'azione della pubblica amministrazione attraverso l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. Essa viene indetta quando l'inerzia di una o più amministrazioni rischia di impedire l'adozione di un provvedimento ed è volta a scongiurare la possibile paralisi dell'attività amministrativa e gli effetti negativi che verrebbero a subirne i privati. Rispondendo al canone del buon andamento della pubblica amministrazione, la conferenza di servizi dà attuazione ai criteri di economicità, semplicità, celerità ed efficacia. Dunque, il suo scopo è quello di facilitare l'acquisizione, da parte della pubblica amministrazione, di autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta o di altri elementi comunque denominati, mediante convocazione di apposite riunioni collegiali (c.d. conferenza) anche finalizzati all'emissione di un provvedimento amministrativo. L'istituto in passato era previsto, in alcune particolari ipotesi, da leggi speciali, quali, ad esempio, la legge 6 dicembre 1962 n. 1643 e l'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Venne poi disciplinato, in via generale, dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le relative modifiche apportate dalla l. n. 15/2005, la quale prevedeva la possibilità che essa potesse svolgesi con strumenti telematici. Dott. Cristian Montalbano - Mediatore Civile e Commerciale - legalmedia@hotmail.it Per ulteriori approfondimenti pagina FB: LEGALMEDIA.
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