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Data: 24/06/2014 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi Dalla Cassazione arriva un giro di vite per i commercianti che adulterano gli alimenti per renderli più appetibili e, quindi, più facilmente vendibili. Nella sentenza n. 22618 del 30 maggio scorso, la prima sezione penale della S.C. ha, infatti, confermato la condanna ex art. 440 c.p. del titolare di una macelleria colpevole di avere aggiunto “solfiti” alla carne venduta per farla sembrare più fresca, continuando la vendita nonostante lo shock anafilattico provocato ad una cliente a seguito del consumo del prodotto. Ritenendo indubbio il nesso eziologico tra l'assunzione del prodotto (polpetta preparata in casa con la carne adulterata) e le lesioni gravissime riportate dalla vittima (shock anafilattico, con conseguente arresto cardiocircolatorio e respiratorio post anossico), la Corte ha ravvisato la presenza del reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari previsto dall'art. 440 c.p., il quale è reato “a forma libera” che quindi “può realizzarsi anche mediante attività non occulte o fraudolente, né espressamente vietate dalla legge”. Quanto all'elemento psicologico, questo “è costituito dal dolo generico, di tal che risulta sufficiente la semplice coscienza e volontà della condotta e dell'evento ad essa ricollegabile (pericolo obiettivo per la salute pubblica connesso al corrompimento o all'adulterazione delle acque o sostanze destinate all'alimentazione), senza alcuna necessità che il detto evento sia specificamente perseguito in funzione dell'obiettivo di realizzare un attentato alla salute pubblica”. Nella fattispecie portata alla sua attenzione, ha osservato la S.C., sono sufficienti a configurare il dolo generico richiesto dalla normativa, sia la volontà del soggetto di adulterare la carne tritata “in quanto scientemente la condì con una polverina che conteneva solfiti per renderla accettabile esteticamente”, sia la dovuta conoscenza della previsione normativa che l'uso dei solfiti “ammesso negli insaccati, è assolutamente vietato sulle carni fresche, in forza del decreto ministeriale 27.2.21996 n. 209”, mentre è irrilevante, il fatto che “egli e i suoi familiari abbiano fatto uso di questo tipo di carne adulterata, visto che nessuno di loro, per loro fortuna, aveva insofferenza ai solfiti”, poiché ciò non escludeva “il rischio che nella platea dei clienti ci fossero soggetti allergici e che quindi il non rispetto del divieto avrebbe potuto avere ripercussioni su soggetti presidiati dal divieto medesimo”. |
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