Data: 28/06/2014 09:00:00 - Autore: Marina Crisafi

La cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati � assimilabile alla revoca o alla rinuncia alla procura, pertanto, non verificandosi la perdita forzata dello �ius postulandi� come nelle ipotesi di morte, radiazione o sospensione, la causa procede comunque il suo corso. Cos� ha statuito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12376 del 3 giugno 2014, in una fattispecie inerente la richiesta, da parte del fallimento di una societ�, della revoca e della inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla fallita nei confronti di una banca creditrice nell'anno anteriore al fallimento. La banca eccepiva, invece, l'estinzione del processo ex art. 301 c.p.c. a causa della cancellazione dall'albo del difensore.

Confermando la sentenza della Corte d'Appello che accoglieva il gravame proposto dal fallimento, la Suprema Corte ha sottolineato che �la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non d� luogo all'applicazione dell'art. 301 c.p.c., comma 1, e non determina quindi l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste sono accomunate dal fatto di essere indipendenti (almeno in via diretta) dalla volont� del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione � assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (revoca della procura o rinuncia ad essa)�.

Secondo la S.C., infatti, la richiesta liberamente effettuata dal difensore di non fare pi� parte dell'apposito albo non � assolutamente equiparabile alle ipotesi di �morte o radiazione o sospensione� dello stesso, essendo �all'evidenza questi ultimi eventi, a differenza del primo, indipendenti dalla volont� dell'interessato, che non pu� affatto interferire sulla loro realizzazione neppure sotto il profilo temporale�. 


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