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Data: 20/06/2014 23:10:00 - Autore: Avv. Valeria Mazzotta Avv. Valeria Mazzotta - Tel. 051.6486704 Con la sentenza del 13/5/2014, il Tribunale di Parma si pronuncia sull'onere, in capo agli ascendenti, del mantenimento dei nipoti. Tale obbligo � stabilito dal codice civile all'articolo 316 bis (che ricalca il testo dell'art. 148 c.c. ante riforma) che cos� dispone: �I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacit� di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimit�, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinch� possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli�. Dal dettato codicistico si evince che, laddove i genitori versino in una condizione economica che non permetta loro di mantenere i propri figli, in loro vece sono chiamati ad adempiere gli ascendenti (i nonni, quindi, ma anche i bisnonni). Ma quando, esattamente, sussiste l'obbligo di concorso degli ascendenti ? Lo chiarisce il Giudice parmense. I casi sono i seguenti: impossibilit� oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori: l'�oggettivit�� si ravvisa quando l'inadempimento dipenda dalla mancanza di disponibilit� finanziaria, ad es. per disoccupazione o assenza di ogni risorsa economica omissione volontaria (e dunque rifiuto) da parte di entrambi i genitori omissione anche solo di uno dei genitori, qualora l'altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli. La previsione dell'art. 316 bis c.c. non ha natura sanzionatoria, bens� trova ragione nella solidariet� familiare e nella necessita di tutelare i figli minori. Tra gli ascendenti, l'onere di mantenimento dei nipoti pu� poi essere ripartito in proporzione alle rispettive capacit� economico patrimoniali; e pu� assolvere valore anche il mantenimento �indiretto� fornito ai nipoti, ad esempio il fatto di averli accolti in casa a vivere insieme al genitore. I nonni sono chiamati a provvedere al mantenimento dei nipoti in via sussidiaria rispetto ai genitori, come anzidetto. La regola della sussidiariet� � stata sancita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010. Nel caso di specie la Suprema Corte ha disposto che � l'obbligo di mantenere i propri figli ex art. 147 c.c., grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicch� qualora l'uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacit� di lavoro, salva comunque la possibilit� di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli previsto dall'art. 148 c.c., che comunque trova ingresso, non gi� perch� uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto, l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi�. Quindi, riassumendo: l'obbligo degli ascendenti sorge solo se entrambi i genitori versano nell'oggettiva impossibilit� di provvedere ai figli per mancanza dei mezzi: il ruolo dei genitori resta primario, essendo quello degli ascendenti solo sussidiario. E infatti, se uno dei due genitori non presta il proprio contributo, dovr� farvi fronte in primo luogo l'altro con tutte le proprie risorse patrimoniali e reddituali, anche eventualmente agendo nei confronti del genitore inadempiente e, solo in via secondaria, se v'� totale assenza di mezzi, potr� agire affinch� siano gli ascendenti a prestare il mantenimento per il nipote. Avv. Valeria Mazzotta - Tel. 051.6486704 Sito internet www.valeriamazzotta.it :
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