Data: 23/04/2002 - Autore: Cristina Matricardi
Il Consiglio dei Ministri ha varato la proposta di riforma dell'Ordinamento Penitenziario in materia di controllo della corrispondenza dei detenuti, approvando il disegno Legge avente ad oggetto: "Nuove disposizioni in materia di visto sulla corrispondenza dei detenuti".
Con tale intervento si è voluto tutelare in modo più efficace il diritto alla privacy e alla riservatezza di quanti si trovano reclusi nelle carceri, mediante l'introduzione di limitazioni alla possibilità di effettuare controlli sulla corrispondenza.
Per i reclusi, infatti, tale controllo, risulta essere una delle misure maggiormente restrittive del diritto alla libertà, giudicato anche dalla Corte europea come contrario alle norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La proposta di riforma comporta l'introduzione dell'art. 18 ter alla l. 354/75 (Ordinamento Penitenziario):
"Art. 18 - ter (limitazioni e controlli della corrispondenza).

Nei confronti dei singoli detenuti o internati possono essere disposti, con decreto motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, successivamente prorogabile, i provvedimenti consistenti nella limitazione alla corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; nel visto di controllo della corrispondenza; nel controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, qualora: vi sia la necessità di impedire che reati vengano portati a conseguenze ulteriori ovvero ricorrano esigenze investigative o connesse ad un procedimento penale in corso; sussistano ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto.
Ciascuna delle proroghe di cui al comma 1 può essere autorizzata per un tempo superiore a tre mesi.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'art. 35 ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
Nei casi indicati alla lettera a) del comma 1 provvede l'autorità giudiziaria che procede.
Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza, su richiesta del direttore dell'istituto.
Le autorità giudiziarie di cui ai commi 4 e 5, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedere direttamente, possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
Contro i provvedimenti di cui al comma 4 può essere proposta richiesta di riesame a norma degli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale.
Nei casi previsti dal comma 5 si applicano le disposizioni dell'articolo 14 - ter".

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