Data: 26/06/2014 11:00:00 - Autore: L.S.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 19 giugno 2014 nella causa C-507/12, ha affermato che "l'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che una donna, che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto, conserva la qualità di "lavoratore" ai sensi di tale articolo, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio.".

Il caso preso in esame dalla Corte vede come protagonista una cittadina francese giunta il 10 luglio 2006 nel Regno Unito, ove ha lavorato dal 1° settembre 2006 al 1° agosto 2007 essenzialmente come insegnante ausiliaria. Nel 2008, la lavoratrice rimane incinta e quasi al sesto mese di gravidanza abbandona l'impiego in quanto troppo faticoso. Qualche giorno dopo, non avendo trovato un lavoro più adatto al suo stato di gravidanza, presenta una domanda di indennità integrativa del reddito che però viene respinta in quanto la cittadina aveva perso la qualità di lavoratore. Il 21 agosto 2008, ossia tre mesi dopo la nascita prematura di suo figlio, la sig.ra riprendeva il lavoro.

 La Corte - nel ricordare che, secondo giurisprudenza costante, la nozione di "lavoratore", ai sensi dell'articolo 45 TFUE, in quanto definisce l'ambito di applicazione di una libertà fondamentale prevista dal Trattato FUE, deve essere interpretata estensivamente - ha affermato che ogni cittadino di uno Stato membro, indipendentemente dal suo luogo di residenza e dalla sua cittadinanza, che si sia avvalso del  diritto alla libera circolazione dei lavoratori e abbia esercitato un'attività lavorativa in uno  Stato membro diverso da quello di residenza, rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 45 TFUE.

Nella fattispecie - si legge nella sentenza - "la sig.ra ha svolto attività subordinate nel territorio del  Regno Unito, prima di cessare di lavorare, meno di tre mesi prima della nascita di suo figlio, a  causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo  immediatamente successivo al parto. Senza aver lasciato il territorio di tale Stato membro  durante il periodo di interruzione della sua attività professionale, essa ha ripreso a lavorare tre  mesi dopo la nascita di suo figlio.  

Orbene, la circostanza che dette limitazioni costringano una donna a cessare di esercitare  un'attività subordinata durante il periodo necessario al suo ristabilimento non è, in linea di  principio, idonea a privare tale persona della qualità di "lavoratore", ai sensi dell'articolo  45 TFUE.".


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