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Data: 27/06/2014 11:20:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - LIA Law In Action ha il piacere di presentare un'inedita pronuncia del 9 maggio 2014 del Tribunale di Taranto, Giudice Dott. Claudio Casarano, in tema di muro di cinta. La decisione adotta il rito sommario di cognizione, molto agile e davvero adatto a risolvere controversie come questa che Vi sottoponiamo. Buona lettura! TRIBUNALE DI TARANTO – II SEZIONE CIVILE Il giudice - dott. Claudio Casarano ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c. ( proc. n. ...)
le caratteristiche del muro di cinta Con l'accertamento tecnico preventivo si appurava che il muro di cinta (a tutto muro) realizzato dalla società resistente misurava in altezza metri 3,40 dal lato della proprietà di quest'ultimo e metri 2,70 dal lato della prima; il fondo della resistente è infatti superiore a quello della ricorrente perché c'è una pendenza naturale. Si veda in particolare il rilievo dello stato dei luoghi preesistente di cui all'allegato 3) del fascicolo di parte resistente, dove sono indicate le quote dei terreni preesistenti. la norma assunta violata ed il modo di misurazione dell'altezza massima del muro di cinta ex art. 873 quando i fondi sono a dislivello naturale Deve ritenersi che il predetto muro di cinta non viola la misura massima di tre metri prevista dall'art. 878 c.c.- La predetta disposizione invero prende in considerazione il muro di cinta allo scopo di escluderlo dalla misurazione delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c., quando ne ricorrano le caratteristiche strutturali; ma nel caso di specie, non dibattendosi di distanze tra costruzioni, la questione controversa s'identificava esclusivamente nel rispetto del limite in altezza del muro di cinta. Allo scopo, in conformità all'opinione espressa dalla difesa resistente, si deve aver riguardo, come base per la misurazione dell'altezza massima del muro di cinta, al livello del terreno confinante, ossia al terreno del proprietario che intende esercitare la facoltà ex art. 873 di recingere il proprio fondo. In questo modo infatti anche al proprietario di un fondo sopraelevato si garantisce facoltà di veder protetto il proprio fondo fino all'altezza massima consentita in via generale dall'art. 873 c.c., solo superata la quale l'interesse del vicino a non subire un pregiudizio, di luce, aria e veduta, diviene meritevole di tutela. Peraltro nel caso in esame la società resistente aveva creato un terrapieno artificiale per realizzare un piazzale, ma era stato arretrato di metri sei dal confine; la quota che costituiva la base per la misurazione in altezza del muro, dal lato della proprietà del resistente, era quindi quella naturale e non quella artificiale. Solo in questo secondo caso la base della predetta misurazione non si sarebbe dovuta elevare, perché interveniva l'opera dell'uomo e la deroga all'art. 873 non si sarebbe potuta per questo di certo giustificare. la mancata dimostrazione del mancato rispetto di un'altezza inferiore a quella ex art. 873 c.c. imposta dalla normativa secondaria urbanistica E' pur vero che il regolamento edilizio vigente - mostrando così di voler limitare in maniera più stringente per i privati l'attività edilizia in fatto di recinzioni murarie delle proprietà - impone anche un'altezza inferiore del muro di cinta: di metri 1,60 quando siano costruiti, come nel caso in esame, in mattone, calcestruzzo etc, insomma quando siano in muratura e ciechi. Solo che, come osservava correttamente la difesa resistente, siffatta norma (art. 66 del regolamento edilizio comunale) non è invocabile al caso di specie perché si applica soltanto nelle zone residenziali; il muro infatti recinge un capannone industriale della società resistente e la zona in cui è ubicato non risulta una zona residenziale o urbana (o quanto meno tale risultato probatorio è emerso dalla sommaria istruttoria svolta ex art. 702 bis c.p.c). Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente, ma si liquidano come da dispositivo, tenuto conto anche della limitata attività svolta. P.T.M. Il Tribunale decidendo sulle domande proposte con ricorso del 28-03-2012 dal sig. ... nei confronti della ... S.r.l., così provvede: Rigetta le domande e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sopportate dalla resistente, che si liquidano in suo favore in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (costo del'accertamento tecnico preventivo a carico del ricorrente). F.to il Giudice Dr. Claudio Casarano |
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