Data: 30/06/2014 18:30:00 - Autore: Laura Tirloni

di Laura Tirloni - Simulare una malattia mentale, mostrando sintomi psichici che non hanno corrispondenza con la realtà, oppure dissimulare stati d'animo per mostrarsi più adattati a gestire determinate situazioni, sono comportamenti che il soggetto può mettere in atto per ottenere dei vantaggi di diverso tipo. 

In un contesto prettamente valutativo come quello peritale, non è raro che il soggetto sottoposto a perizia, oppure colui che si presenta in qualità di vittima, cerchi di "mentire" per ottenere il massimo vantaggio possibile. 

Così ad esempio, simulando un disturbo mentale, il soggetto potrebbe rappresentare al magistrato una sua inesistente condizione di incapacità di intendere e di volere, cosa che risulterebbe strumentale per evitare la detenzione in carcere. 

Ma anche nel processo civile, non è raro che si ricorra alla simulazione di sintomi psichici per ottenere un risarcimento del danno. Così come può accadere che il soggetto cerchi di nascondere alcuni aspetti disfunzionali di sé, nel corso di un procedimento di adozione o di affidamento di minori, oppure nell'ambito dei procedimenti di separazione dei coniugi, allorché si debba decidere in merito all'affidamento dei figli. 

Spesso, è proprio da queste situazioni che si generano le maggiori difficoltà, sia da un punto di vista medico-legale che da quello strettamente psichiatrico, quando il perito si trova a dover stabilire l'autenticità di alcune manifestazioni psicologiche e la presenza o meno di un disturbo psicopatologico reale.

Una definizione che risulta ancora oggi particolarmente utile e valida a livello operativo è quella fornita da Callieri e Semerari (1959), che definisce la simulazione come un “processo psicologico caratterizzato dalla decisione cosciente di riprodurre, imitandoli, sintomi patologici, e di mantenere tale imitazione per un tempo più o meno lungo e con l'aiuto di uno sforzo continuo fino al conseguimento dello scopo”. Il concetto di simulazione va a braccetto con quello di dissimulazione, processo attraverso il quale il soggetto, al contrario, tende a minimizzare alcune informazioni su di sé, senza per altro mentire; lascia emergere solo in parte il proprio disagio e i sintomi della malattia, cerca di apparire più adattato di quel che non è, allo scopo di ottenere vantaggi di varia natura.

A livello pragmatico, le maggiori difficoltà sono legate all'ampia varietà di tipologie cliniche di simulazione che possono essere presentate dal soggetto.

Il soggetto può consapevolmente simulare la presenza di schizofrenia quando ha commesso reati gravi oppure può simulare danni psichici nell'ambito di un giudizio civile per mobbing.

Non sono rari anche i casi di simulazione di uno stato isterico o depressivo, durante i quali il soggetto mette in scena uno stato di alterazione mentale.

C'è poi la simulazione di amnesia, che viene spesso attuata dagli indagati o imputati di fatti di sangue che dichiarano di non ricordare quanto accaduto, oppure nei casi in cui si debba valutare la misura del danno biologico subìto a seguito di traumi.

Anche il disturbo post-traumatico da stress è di frequente simulato per ottenere vantaggi economici (sotto il profilo risarcitorio), mentre i disturbi fittizzi e la sindrome di Munchausen sono condizioni cliniche in cui i pazienti “scelgono” di ammalarsi per una “necessità psicologica”, che appare tuttavia slegata dall'idea di ottenere anche vantaggi economici.

La particolare complessità di tale contesto rende senza dubbio indispensabile un approccio interdisciplinare e il confronto di diversi punti di vista, per poter fornire una risposta in merito alla presenza di fenomeni di simulazione/dissimulazione e per poter discernere ciò che è solo frutto di immaginazione o dell'inganno, da ciò che è la realtà psichica del soggetto.

Bisogna poi tenere presente che non sempre le persone conoscono nei dettagli le peculiarità sintomatologiche di alcune patologie psichiche ed è su questo che deve far leva il consulente tecnico d'ufficio, per scoprire se il soggetto sta mentendo.

Ma anche l'avvocato può avere un ruolo decisivo perché, al di là di ciò che può essere accertato nell'ambito delle operazioni peritali, non si deve dimenticare che ci sono diversi strumenti di prova a disposizione delle parti, che possono risultare utili per smascherare un simulatore.

Purtroppo si è dimostrato che, anche sottoponendo il periziando a test e questionari, questi potrebbe comunque riuscire a simulare uno stato depressivo inesistente. Pertanto, un'azione congiunta dell'avvocato e dello psicologo può sicuramente offrire maggiori possibilità di smascherare una simulazione in atto.

Non bisogna ad esempio dimenticare che una depressione grave, spesso comporta ricoveri o comunque delle terapie, anche farmacologiche. Se di queste non viene offerta alcuna prova dal danneggiato, si può ipotizzare che verosimilmente il soggetto non sia affetto da una depressione maggiore.

Spesso, inoltre, la despressione grave comporta una serie di compromissioni sociali e relazionali. Se si dimostra che il soggetto conduce una vita sufficientemente adattata e che non ha mai intrapreso percorsi psicoterapeutici, si può già verosimilmente escludere che ci si trovi di fronte a una depressione grave. Resta pur sempre la difficoltà di smascherare le depressioni minori, perché queste non impediscono al soggetto di condurre una vita relativamente "normale". In tal caso l'indagine del perito dovrà estendersi anche alle possibili cause della depressione, evidenziando se può sussistere un nesso di causalità tra l'entità del trauma subito e il danno lamentato dal soggetto.


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