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Data: 01/07/2014 16:30:00 - Autore: Marina Crisafi
La storia clinica in formato digitale degli
italiani, ovvero il Fascicolo Sanitario
Elettronico, diventa una meta sempre più vicina. Il sì del Garante, infatti, allo schema
di decreto del Presidente del Consiglio, rappresenta il primo grande passo
in avanti verso la realizzazione concreta del Fse.
Previsto dall'art. 12 del d.l. n. 179/2012
(modificato ed integrato dal d.l. n. 69/2013, c.d. “decreto del fare”), il fascicolo
dovrà essere istituito da parte delle regioni e delle province autonome, corrispondendo
a finalità di: prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione; studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico; programmazione sanitaria, verifica
delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. Quanto ai contenuti del Fse, ivi comprese le
responsabilità e i compiti dei soggetti che concorreranno ad implementarlo, la
gestione dei dati e le garanzie del trattamento degli stessi nel rispetto dei
diritti dell'assistito, nonché le modalità di accesso dei cittadini ai servizi
sanitari online, sono demandati,
dallo stesso art. 12 (comma 7) ai
diversi decreti attuativi.
Il parere
favorevole del Garante, espresso con provvedimento n. 161 del 22 maggio scorso (doc. web
n. 3230826),
su richiesta della Presidenza del Consiglio, al primo dei suddetti decreti
attuativi previsti dalla legge, consentirà quindi a regioni e province autonome di dare il via al Fse. Lo schema approvato dall'Authority per la
Privacy, frutto dell'elaborazione del tavolo di lavoro istituito presso il
Ministero della Salute, cui ha partecipato lo stesso ufficio del Garante, individua,
infatti, i contenuti di base per
consentire il concreto avvio della procedura a livello nazionale. Il testo che ha ricevuto l'ok provvede a
definire, come si legge, nel parere del Garante, “i
contenuti del fascicolo, le responsabilità e i compiti dei soggetti coinvolti,
le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati
personali, le modalità e i livelli diversificati di accesso al fascicolo in
relazione alle specifiche finalità, i criteri di interoperabilità, nonché i
contenuti informativi e le codifiche del profilo sanitario sintetico e del
referto di laboratorio, individuati quali primi contenuti da attivare a livello
nazionale”.
In particolare, vengono
dettati i criteri per il “patient
summary” che riassume la storia clinica del paziente, il taccuino personale
dell'assistito e gli obblighi di
informativa, in modo che il cittadino, portato a conoscenza dei dati
richiesti e delle diverse forme di
consenso, abbia la facoltà di prestarlo o meno, ovvero di fornire elementi
e notizie solamente parziali, ferma restando in ogni caso la fruizione delle
dovute garanzie di anonimato e la
piena possibilità di aderire, in ogni caso, alle prestazioni del Servizio
sanitario Nazionale. Vengono individuate,
inoltre, le regole tecniche e di
sicurezza e gli accorgimenti idonei ad evitare il rischio di accessi abusivi, con l'adozione di sistemi di
autenticazione e protocolli di
comunicazione sicuri, sistemi di audit
log e procedure di anonimizzazione degli elementi identificativi diretti. Il decreto stabilisce altresì
precise modalità di accesso dei soggetti
competenti del Ssn, con la tracciabilità
delle singole operazioni e la limitazione
della consultazione del Fse al personale sanitario che abbia in cura il
determinato paziente e solo per il tempo necessario. Quanto al “responsabile della protezione dei dati”,
la cui istituzione, pur non prevista espressamente nel regolamento, è
demandata, ad ogni titolare coinvolto dall'applicazione delle disposizioni del
Fse, dovrà essere individuato in una figura che interloquisca con il Garante nelle ipotesi di violazioni dei dati
trattati (sia a causa di c.d. “data
breach”, ovvero di attacchi informatici, che di incendi, calamità, ecc.).
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