Data: 02/07/2014 16:00:00 - Autore: Luana Tagliolini

Luana Tagliolini

 

La condanna alle spese in caso di soccombenza  si presenta alcune volte non privo di perplessità, soprattutto quando la causa del condomino è con il/i condomino/i.

In realtà l'art. 1132 riguarda una situazione completamente diversa ossia quella del condomino dissenziente alla lite che “ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa”  nonché è tenuto a “concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente” qualora l'esito della lite sia stato favorevole al condominio e ne abbia tratto vantaggio.


Nel caso in cui, invece, il condomino sia controparte del condominio, sembrerebbe che la soluzione l'abbia data la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13885/2014  la quale ha precisato che la risposta non sta nell'art. 1132 c.c. ma bensì nel principio espresso dalla stessa Suprema Corte nel lontano 1970.

Nella fattispecie risolta dalla Cassazione, due condomini impugnavano una delibera con la quale, tra le altre cose, gli erano stati addebitati i costi sostenuti dal condominio per pagare la parcella di un avvocato in relazione ad una causa nella quale gli impugnanti la delibera erano controparti del condominio.


Il Tribunale aveva dato ragione ai condomini, mentre la corte di appello aveva accolto le ragioni del condomino, di qui il ricorso per cassazione nel quale i ricorrenti condomini sostenevano che essi non avrebbero dovuto partecipare alle spese legali sostenute dal condominio in quanto stabilito dall'art. 1132 c.c. che disciplina il dissenso dei condomini dalle liti.

Secondo risalente orientamento di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dare continuità, nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c. (così Cass. 25 marzo 1970 n. 801).


“Nell'ipotesi di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore”.

In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa (Cass. 18 giugno 2014, n. 13885).


Ne consegue che “non avendo fatto, la sentenza impugnata, applicazione di detto principio, non invalidando la delibera assembleare che ha posto a carico del condomino le spese processuali dal Condominio sopportate per il compenso del proprio difensore nel giudizio introdotto dal primo, la relativa statuizione va cassata”.

In sostanza, in caso di compensazione delle spese ognuno paga il proprio avvocato; in caso di condanna alle spese dichiarata dal giudice le spese sono a carico del soggetto soccombente indicato in sentenza.



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