Data: 07/07/2014 16:50:00 - Autore: Marina Crisafi

Anche se l'efficacia probatoria di una testimonianza non è subordinata alla sussistenza di elementi di riscontro, le dichiarazioni del teste, devono essere credibili. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 27185 del 23 giugno 2014, chiamata a pronunciarsi in una vicenda riguardante due educatrici di un asilo nido imputate del reato di maltrattamenti di minori alle stesse affidati. Condannate in primo grado, le imputate venivano assolte dalla Corte d'Appello che riformava la sentenza pronunciata dal tribunale perché il fatto non sussiste. 

Preliminarmente rilevando l'estinzione del reato per l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, la S.C. ha accolto nel merito i ricorsi (del procuratore generale e della parte civile), annullando senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato e cogliendo l'occasione per ribadire le regole relative alla valutazione della prova orale. 

In particolare, ha sottolineato la Corte, è principio costante nella giurisprudenza, quello secondo il quale esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro", il giudice debba "limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri, o da lui ragionevolmente ritenuti tali". 

La Cassazione ha chiarito, altresì, che l'espressione “fino a prova contraria” non significa che “la deposizione testimoniale non possa essere disattesa se non quando risulti positivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo del teste, ma solo che devono esistere elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi”. 

Da ciò discende che le dichiarazioni di un testimone devono risultare credibili "oltrechè avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con il logico corollario che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone”. 


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