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Data: 08/07/2014 16:55:00 - Autore: Marina Crisafi Un matrimonio durato 36 anni e concluso con un divorzio nel 2005 e con l'erogazione di un assegno mensile di mantenimento. Una seconda unione, iniziata nel 2005 e conclusa nel 2010 a seguito del decesso del de cuius, ma cominciata molti anni prima (nel 1991) con una convivenza more uxorio. Una pensione di reversibilità contesa tra la prima e la seconda moglie che chiedeva una ripartizione più favorevole data la lunga convivenza prematrimoniale. È questa la fattispecie sulla quale la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, con sentenza n. 14793 del 30 giugno scorso, decidendo sulla base dell'interpretazione dell'art. 9 della legge n. 898/1970. In particolare ha affermato la Corte, detta disposizione “che prevede il criterio temporale della durata formale del rapporto matrimoniale ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge titolare di assegno divorzile e coniuge superstite” va interpretata nel senso che “il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo, tra i quali la durata della convivenza prematrimoniale e le condizioni economiche delle parti interessate, al fine di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita cui era preordinato l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato dei mezzi necessari per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita. La ponderazione in concreto dei diversi parametri rientra nel prudente apprezzamento del giudice del merito, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali”. Pertanto, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto valida la ripartizione effettuata dal giudice di merito, ponderata e parametrata secondo criteri di tipo equitativo (tra cui, appunto, la durata della convivenza prematrimoniale e le condizioni economiche delle parti interessate), e maggiormente favorevole all'ex coniuge, considerando che “una diversa ripartizione (in senso più favorevole alla seconda moglie) pregiudicasse la funzione di sostegno economico cui era preordinato l'assegno divorzile a favore della prima moglie”, e, per questa via, ha rigettato il ricorso del coniuge superstite. |
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