Data: 26/07/2014 11:00:00 - Autore: Marina Crisafi

L'estate è arrivata e ormai è tempo per tutti di partire per le vacanze al mare. Ma per chi possiede un cane (cioè, secondo i dati, circa il 40% degli italiani)  iniziano le note dolenti. Per Fido, infatti, spesso l'accesso alle spiagge è off-limits e i divieti si moltiplicano, ostacolando una sana giornata al mare di relax per cane e padrone.

Tuttavia, molti di questi divieti, secondo i dati rilevati dall'Aidaa (Associazione Italiana per la Difesa di Animali e Ambiente) sono illegali.

Non essendoci una normativa nazionale specifica, la materia è affidata alla competenza delle Regioni e dei Comuni (o delle capitanerie di Porto), i quali devono disporre con ordinanza, l'ammissibilità o il divieto dell'accesso degli amici a quattro zampe nelle spiagge pubbliche.

Le ordinanze devono essere motivate, contenere l'estensione oraria del divieto e devono essere firmate dal sindaco o da un delegato (ovvero dal comandante della capitaneria) e pubblicate sugli albi pretori dei singoli comuni.

Che accade poi se i cartelli di divieto riportano il numero dell'ordinanza comunale di riferimento e la data di scadenza? La questione è discussa ma si dovrebbe ritenere che in mancanza di una disposizione specifica che stabilisca le conseguenze della mancata indicazione, sul retro del segnale di prescrizione, degli estremi dell'ordinanza di apposizione, non si determina l'illegittimità del segnale.

Per il resto se i divieti sono irregolari (ad esempio manca un ordinanza comunale) essi vanno considerati nulli e non sussistono i presupposti né per l'allontanamento dalla spiaggia né per irrogare una sanzione pecuniaria vigendo solamente le regole generali da seguire nei luoghi pubblici (guinzaglio, museruola, ecc.).

Attraverso le ordinanze comunali, inoltre, ogni anno vengono individuati i tratti di spiaggia liberi accessibili ai cani e autorizzati i concessionari degli stabilimenti balneari (che ne fanno richiesta) a consentire l'accesso degli animali nelle proprie strutture (previa verifica dei requisiti igienico-sanitari e della predisposizione di aree adeguatamente attrezzate).

L'utilizzo delle aree individuate è ovviamente subordinato al rispetto delle prescrizioni generali (guinzaglio, museruola, norme igienico-sanitarie, ecc.), da parte dei proprietari/detentori, i quali sono direttamente responsabili del controllo, della conduzione e del benessere degli animali, e rispondono, sia civilmente che penalmente, per eventuali danni cagionati a persone o a cose. 


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