Data: 21/07/2014 12:30:00 - Autore: Marina Crisafi

Affinché possa configurarsi il reato di circonvenzione di persone incapaci, non è necessario che la vittima sia dichiarata interdetta o inabilitata ma è sufficiente che la stessa si trovi “in una minorata situazione” e sia quindi incapace in ragione dell'età avanzata o di altri fattori non patologici di “opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica”, oggettiva e riconoscibile da parte di tutti “in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti”.

A stabilirlo è la seconda sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 28907 del 3 luglio scorso, riguardante la vicenda di una badante, imputata del reato di cui all'art. 643 c.p. per aver indotto l'anziana assistita a redigere testamento olografo in suo favore, a pochi giorni dal decesso e facendolo pubblicare con atto notarile.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva condannato la donna per il reato di circonvenzione di incapaci, ravvisando l'integrazione dell'elemento  oggettivo dell'induzione, poiché la malata non era “compus sui” nel momento della redazione del testamento a causa dell'età avanzata e delle diverse testimonianze che ne affermavano la poca lucidità, l'imputata ricorreva per Cassazione, sostenendo invece l'assenza dell'elemento induttivo addebitatole e dichiarando che era stata nominata beneficiaria dalla sua assistita in piena capacità di intendere e di volere.

Condividendo le motivazioni della corte territoriale, la S.C. ha preliminarmente chiarito che la ratio dell'art. 643 c.p. mira a tutelare il patrimonio del minorato, ossia di colui che “si trovi in una minorata condizione di autodeterminazione in ordine ai suoi interessi patrimoniali”, sottolineando che la norma non considera necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione di essere interdetto o inabilitato, potendo integrare infermità fisica, qualsiasi condizione che sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive dello stesso, e deficienza psichica, qualsiasi alterazione dello stato psichico idonea a porre il soggetto passivo “in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico”.

Pertanto, ha statuito la Cassazione, il “reato può essere configurato in quanto si dimostri l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l'agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima” a causa della minorata situazione in cui la stessa si trova.

Inoltre, ha precisato la S.C., per ritenersi integrata la fattispecie criminosa di cui all'art. 643 c.p. occorrono altri due elementi oggettivi: “l'induzione a compiere un atto che importi, per il soggetto passivo e/o per altri, qualsiasi effetto giuridico dannoso”; l'abuso dello stato di vulnerabilità che “si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto”.

Per cui, secondo la Corte, ai fini della configurabilità del reato de quo, non è necessaria una “condotta tipica o specifica dell'autore del fatto, bastando, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione, che la proposta al compimento dell'atto provenga dal colpevole ed è sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata”.

Sulla scorta di queste motivazioni, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputata, affermando che “nelle ipotesi in cui parte offesa del delitto di cui all'art. 643 c.p., sia una persona affetta da una grave forma di deficienza psichica (anche a causa dell'età avanzata) che la privi gravemente della capacità di discernimento e di autodeterminazione, e il soggetto attivo non abbia nei suoi confronti alcun particolare legame di natura parentale, affettivo o amicale, l'induzione può essere desunta in via presuntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività da parte dell'agente (come ad es. una semplice richiesta) alla quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell'agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a sé pregiudizievoli e a lui favorevoli”. 


Tutte le notizie