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Data: 25/07/2014 10:00:00 - Autore: Marina Crisafi In tema di circostanze aggravanti, è configurabile il reato di tentata estorsione aggravata ex l. n. 203/1991, quando alla condotta dell'agente sia ricollegabile il c.d. “metodo mafioso” che non sussiste soltanto quando vi è la presenza di un'associazione per delinquere alla base dell'azione, ma anche quando le violenze o le minacce assumono “veste tipicamente mafiosa”. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (I sezione penale) con sentenza n. 29010 del 4 luglio 2014, in una vicenda riguardante due imputati del delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 7 l. n. 203/1991. I legali dei due imputati ricorrevano per Cassazione, impugnando la sentenza della Corte d'Appello di Messina - che in parziale riforma della condanna pronunciata dal GUP del Tribunale messinese, confermava la colpevolezza dei due, in concorso tra loro e altri imputati minorenni, in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata, rideterminando la pena, rispettivamente, in sei e quattro anni di reclusione e 2.000 euro di multa – deducendo erronea applicazione della legge penale e motivazione apparente con riferimento alle circostanze aggravanti, per insussistenza del metodo mafioso, caratterizzato da “condotta idonea a determinare assoggettamento ed omertà, evocando forze intimidatrici derivanti dal vincolo associativo”. I giudici di piazza Cavour, invece, ritenute le censure infondate e le sentenze di merito conformi ai principi affermati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, hanno rigettato il ricorso. Considerato, infatti, che per la “configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa”, per la S.C., i giudici di merito correttamente hanno evidenziato che il comportamento degli imputati avesse “tutte le caratteristiche della più classica azione di tipo mafioso”, tali da ingenerare nella vittima “il convincimento che la minaccia provenisse da un soggetto appartenente ad un sodalizio mafioso o comunque da parte di chi si avvaleva di modalità mafiose”. |
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