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Data: 23/07/2014 14:00:00 - Autore: Abg. Francesca Servadei Abg. Francesca Servadei - L'articolo 609 bis del Codice penale è
il risultato della fusione di due norme abrogate con Per atto sessuale il Legislatore
del È lecito osservare che l'Atto sessuale di cui
tratta l'articolo 609 bis del Codice penale, non deve essere considerato in
senso stretto, bensì in senso lato: tale considerazione deriva dal fatto che il
Legislatore del Alla luce di tali considerazioni Tra gli elementi costitutivi della fattispecie in esame emerge il dissenso della persona offesa; a tal proposito è opportuno affermare che l'erroneo convicimento che l'altra persona sia consenziente integra gli estremi dell'errore sul fatto di cui all'articolo 47, I comma, del Codice penale. Per quanto concerne il dissenso della
persona offesa è lecito affermare che non sempre laddove ci sia assenso non si
configuri la violenza sessuale; a tal proposito è importante ricordare una
recente pronuncia della Corte di Cassazione – 15 novembre 2013, num. 45931- con
la quale Soggetto agente è chiunque, quindi trattasi di un reato comune e per di più ad esecuzione personale; soggetto passivo è la persona vivente, in caso contrario si tratterebbe di una diversa figura di reato quale vilipendio di cadavere, sanzionato ai sensi dell'articolo 410 del Codice penale. Una particolare attenzione deve
soffermarsi sulla persona offesa qualora essa sia coniuge, infatti lo status di
coniuge non esula assolutamente la configurabilità del reato; ciò deriva dal
fatto che la violenza sessuale a danno del coniuge non presenta connotazioni
diverse rispetto a quelle previste nei
confronti di altri soggetti: l'essere marito o moglie non legittima l'altro a
compiere atti sessuali senza il
reciproco consenso, in quanto il rapporto di coniugio, ove vi sia violenza che
si traduce nel possesso, è sintomo di un
comportamento penalmente rilevante; a tal proposito è lecito osservare che il D. L. 14 agosto 2013, nu.93, convertito in
Legge 15 ottobre 2013, num. È lecito osservare che a distanza di quasi vent'anni dalla formulazione dell'articolo 609 bis del
Codice penale, il concetto di Atto sessuale ha ampliato sempre più il raggio di
applicazione camminando di pari passo non solo
con lo sviluppo tecnologico, ma anche con quello dei nuovi mezzi
di comunicazioni interattivi. A tal
proposito è opportuno ricordare come Per completezza espositiva è lecito affermare che data la minore età delle persone offese è stato ascritto al reo non solo il delitto di Violenza sessuale, ma anche quello di Detenzione di materiale (pedo)pornografico, ex articolo 600 quater del Codice penale,nonchè il vincolo della continuazione ex articolo 81 codice penale, le Circostanze aggravanti di cui all'articolo 609 ter, comma 1 num. 1 e l'aggravante di cui all'articolo 61, num.11, relativamente all'abuso di autorità o relazioni domestiche. Per violenza si intende ogni forma di forza fisica anche se questa non è alla sua massima espressione di brutalità, ma atta a prevalere su quella della vittima. La minaccia consiste in un male ingiusto e futuro proiettato non necessariamente sulla persona offesa, ma anche nei confronti di soggetti ad essa vicino e finalizzato a costringere la vittima al compimento di una atto sessuale. Affinchè sussuta violenza ovvero minaccia è sufficiente che essa sia tale da annullare la volontà della persona offesa L'abuso di autorità implica che il soggetto agente faccia leva sulla propria posizione di superiorità nei confronti della vittima a prescindere dal tipo di rapporto soggetto agente – vittima; con tale concetto è superato l'ormai abrogato articolo 520 del Codice penale che limitava l'abuso di autorità al caso in cui il soggetto agente fosse un pubblico ufficiale i cui atti ( congiunzione carnale) fossero posti in essere nei confronti di una persona arrestata ovvero detenuta o nei confronti di persona di cui ha la custodia ovvero ne ha l'affido alla luce di un provvedimento emanato dall'Autorità competente; trattasi quindi di una strumentalizzazione del proprio ruolo alla luce del quale ne deriva implicite forme di violenze o di minacce Violenza, minaccia ed abuso di autorità devono essere connotati dal carattere della coercizione, ossia seria e grave costrizione che può manifestarsi in forme fisiche ovvero psichiche; le prime con comportamenti materiali, i secondi invece incutendo nella vittima paure ed angosce. Il secondo comma dell'articolo 609 bis del Codice penale riguarda la violenza sessuale tramite induzione, prevedendo al numero 1 l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica ovvero psichica della persona offesa al momento del fatto ed al numero 2 traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Con il numero 1 il Legislatore ha voluto riferirsi a tutte quelle situazioni ove sussista un disuguale rapporto caratterizzato da un discrepante potere tra soggetto agente e vittima, che si traduce nell'induzione da parte dell'agente e nell'abuso delle qualità della vittima, da ultimo la pronuncia della Corte di Cassazione del 9 luglio 2014, num. 29966; la situazione in cui versa quest'ultima non necessariamente deve essere di origine patologica, sussistendo quindi l'inferiorità anche quando la menomazione sia dovuta a traumi ovvero a fattori esterni legati al contesto ambientale, purchè sussista al momento del compimento dell'atto. Con il numero 2 il Legislatore ha voluto invece disciplinare tutte quelle situazioni ove l'agente, mediante mezzi fraudolenti, si sia sostituito alla persona in merito alla quale la vittima avrebbe invece prestato il consenso; l' esempio di scuola è rappresentato dal ladro che, una volta intrufolatosi nel letto matrimoniale, celato dall'oscurità della notte ed approfittando della momentanea assenza del marito, compie atti sessuali con la moglie. L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede invece una circostanza attenuante nei casi di minor gravità. Per quanto concerne il regime
sanzionatorio, il Legislatore del Da un punto di vista processuale il Legislatore ha voluto tutelare la persona offesa concedendole la possibilità di chiedere che il dibattimento venga svolto a porte chiuse, senza quindi consentire laccesso al pubblico; inoltre, per quanto concerne la testimonianza, essa può essere resa mediante incidente probatorio, fuori dai casi previsti dal Codice di procedura penale, laddove la persona offesa sia un minore. Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it STUDIO LEGALE SERVADEI, CORSO GIACOMO MATTEOTTI NUM. 49, ALBANO LAZIALE (ROMA) TEL 069323507- CELL. 3496052621
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