Data: 29/07/2014 16:00:00 - Autore: Marina Crisafi

La presenza di altri congiunti, conviventi o meno, all'interno del nucleo familiare � uno dei fattori che determinano la riduzione dell'entit� risarcitoria del danno parentale.

Attenendosi a tale principio, il Tribunale di Ascoli, con ordinanza n. 4/2014, chiamato a determinare il quantum del danno da perdita del congiunto (nella specie, la madre) ha ritenuto di liquidare, a ciascuno dei figli, in ragione dell'et� del familiare deceduto, dell'ampia compagine e unione della famiglia, nonch� dell'inesistenza di rapporti di convivenza tra i figli e la madre, un risarcimento �al minimo della forbice individuata nelle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornata al 2013 � e � ritenuta dalla Corte di Cassazione un valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno (Cass. n. 14402/2011)�.

In particolare, secondo il Tribunale Piceno, sebbene la madre costituisse per i figli �il centro della loro vita familiare� non vi sarebbe �impedimento per gli stessi di ricreare un quadro di sostanziale armonia e reciproca collaborazione anche in sua assenza�, per cui ricorrerebbero i fattori di mitigazione dell'entit� risarcitoria da liquidare in favore dei figli.

Il principio � avallato anche dalla giurisprudenza di legittimit�, secondo la quale in materia di danno da perdita parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto alla liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito, a causa dell'irrimediabile distruzione di un quadro esistenziale basato sull'affetto, la condivisione, la sicurezza e la serenit� dei rapporti, in proporzione a diversi elementi (durata e intensit� del vincolo, et� della vittima e dei danneggiati, ecc.) tra cui la composizione del restante nucleo in grado di prestare assistenza morale e materiale (Cass. n. 1410/2011; n. 9231/2013; n. 29735/2013).

La ratio di tale orientamento si rinviene, in sostanza, nella considerazione che il danno derivante dalla perdita parentale � sicuramente da ritenersi maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo dell'assistenza morale e materiale da parte del familiare perduto; viceversa, la presenza di altri familiari pu� ritenersi un fattore in grado di mitigare tale perdita e, pedissequamente, la quantificazione economica del risarcimento. 

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