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Data: 25/07/2014 16:50:00 - Autore: Dott. Zulay Manganaro L'ordinanza 12355 3 giugno 2014, il n. 6 c. 1 dell'art. 366 c.p.c. e il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione. Dott.ssa Zulay Manganaro La sezione IV della Suprema Corte di Cassazione pronuncia ordinanza in data 3 giugno 2014 n. 12335 sul ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, rappresentata dal direttore pro tempore, in veste di ricorrente, contro una SpA in stato di fallimento, rappresentata dai curatori e a sua volta controricorrente nei confronti del provvedimento R.G. 29/2010 del Tribunale di Reggio Emilia dell'8.11.2012 depositato in data 30.11.2012. La Corte rileva che sul ricorso n. 1411/2013 presentato dall'Agenzia delle entrate nei confronti del fallimento (omissis) SpA, è stata depositata dal consigliere relatore la relazione di cui all'art. 380 c.p.c – “Deliberazione della sentenza” – nella quale si osserva che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione per tre motivi contro il decreto del Tribunale di Roma, 30.11.2012. Tale provvedimento rigetta l'opposizione che l'Agenzia delle entrate ha proposto contro l'esclusione del credito da essa vantato nei confronti del fallimento per un ammontare di euro 251'249,89 e insinuato ai sensi dell'art. 101 LF. Il fallimento intimato resiste con controricorso. Ebbene, il credito della Agenzia delle entrate deriva da: 1. Liquidazione della dichiarazione per l'anno fiscale 2010, equivalente a euro 164'252,40 ai sensi del DPR n. 600/1973, articolo 36 bis mod. 770 dei sostituti d'imposta, presentata la dichiarazione da parte dei curatori il 19.8.2011. 2. Liquidazione della dichiarazione per l'anno fiscale 2010, per un importo di euro 86'997,49, presentata la dichiarazione a opera dei curatori il 29.12.2011; 3. L'esclusione avviene perché l'insinuazione è tardivamente depositata e meglio il 10.4.2012 ben oltre l'anno dal deposito dello stato passivo avvenuto, invece, in data 7.12.2010. Con i suddetti motivi, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione di legge “sotto diversi profili” e omesso esame su di un fatto decisivo. Il Tribunale non ha erroneamente tenuto conto della scusabilità del ritardo con riferimento sia al credito concernente il modello IVA (l'amministrazione ha ricevuto la dichiarazione oltre il richiesto termine annuale) sia con riguardo al credito relativo al modello 770/2011 del sostituto d'imposta (perché in detta ipotesi, la dichiarazione viene presentata solo tre mesi prima della scadenza del termine annuale). Per queste ragioni, l'Agenzia delle entrate sostiene essere il ritardo “certamente scusabile”. I tre motivi risultano essere in parte infondati e in parte inammissibili. In ordine al motivo di cui al primo punto, l'argomentazione dell'Agenzia delle entrate circa la tardività della dichiarazione attraverso il modello IVA per l'anno di imposta 2010, è controbattuto dal fallimento resistente che deduce, al contrario, essere avvenuto il deposito il 30.7.2010, come già dedotto, del resto, nel giudizio di opposizione tramite comparsa di risposta di cui viene riportato il testo e documentato in giudizio con relativa indicazione del numero del documento depositato. Si evidenzia che la ricorrente non avrebbe dovuto limitare la deduzione al fatto che la data del 29.12.2011 risultava dalla comunicazione di irregolarità notificata il successivo marzo del 2012 e susseguente iscrizione a ruolo ma pure avrebbe dovuto indicare "ove tra gli atti depositati nella fase di merito erano rinvenibili i detti documenti, ammesso che gli stessi avessero capacità probatoria in ordine alla data di effettivo deposito della dichiarazione, desumibile invero solo da copia della dichiarazione stessa" E' proprio a proposito di questo inciso che la Suprema Corte si richiama alla nuova previsione dell'articolo 366 c.p.c. c. 1, numero 6 il quale richiede sì la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda ma pretende parimenti che sia illustrato in quale sede processuale il documento risulti prodotto pur se individuato in sede di ricorso. Siffatta esatta indicazione, quando ha ad oggetto un documento prodotto in giudizio, comporta che si individui dove il documento stesso sia stato prodotto nelle fasi di merito e che esso sia prodotto anche in sede di legittimità, pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in caso di omissione di tali adempimenti, come previsto dall'articolo 369 c.p.c., c. 2, n. 4. ("Deposito del ricorso"). In termini conformi si sono espresse ancora le sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 28547/2008; Cass., n. 20535/2009; e più di recente anche la sentenza 16979/2013 che a questo orientamento si richiama. Appunto per questo, il rilievo sulla mancata indicazione di dove i documenti rimarchevoli per il giudice di legittimità al fine di decidere la questione, fossero "localizzati" tra gli atti della fase di merito, fa sì che la doglianza di cui al primo motivo non sia vagliabile dalla Suprema Corte. Il primo comma dell'articolo 366 c.p.c. elenca i sei elementi che il ricorso per Cassazione deve contenere a pena di inammissibilità. Così, il numero 1 contempla l'indicazione delle parti. Esse si considerano individuabili anche dal quadro complessivo o da atti dei precedenti gradi del giudizio. A tal riguardo, il ricorso sarebbe inammissibile a fronte di assoluta incertezza sulla loro identità. Mentre ciò non accadrebbe se si trattasse di mero errore. Alcune sentenze della Cassazione hanno ribadito che deve trattarsi in maniera esclusiva delle medesime parti che hanno partecipato al giudizio di merito, escludendo qualsivoglia partecipazione di terzi pur se litisconsorti necessari pretermessi fatta salva la deduzione del difetto di integrazione del contraddittorio in presenza di due condizioni. Che il difetto risulti da atti ritualmente prodotti e che sulla questione non si sia formato giudicato. Cassazione 13 giugno 2008, n. 16080 dispone che il ricorrente è gravato dell'onere di provare la propria legittimazione ad impugnare. In senso parzialmente contrario si era, piuttosto, espressa Cassazione 27 maggio 2005, n. 11322, ai sensi della quale "proposto contestualmente davanti al tribunale , domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e di determinazione dell'indennità d'occupazione legittima, e dichiarando la seconda inammissibile per configurarsi riguardo ad essa la competenza della corte d'appello in unico grado, ben può davanti a quest'ultima, resistendo all'appello da altri proposto avverso la statuizione concernente il risarcimento, contestualmente riproporsi domanda per la determinazione dell'indennità, per la quale non essendo richiesta la forma dell'appello incidentale è sufficiente il generico richiamo alle conclusioni di primo grado" Secondo Cassazione, inoltre, non è necessaria l'indicazione della residenza – a differenza di quanto richiesto per il contenuto dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c. –, requisito comunque assolto quando risulta dal contesto dell'atto. Il numero 2 riguarda l'indicazione della sentenza o decisione impugnata. Questo elemento è considerato necessario poiché la controparte deve essere in grado di conoscere il provvedimento impugnato e difendersi. Il ricorso, in effetti, è considerato ammissibile anche laddove la sentenza non sia indicata o lo sia ma in modo errato ed è, pur tuttavia, possibile determinare precisamente quale provvedimento venga impugnato per cassazione. In questo senso, Cassazione 27 novembre 1986 n. 7016, dichiarava che l'indicazione mancante produce inammissibilità solo se non è altrimenti possibile l'individuazione. Il successivo numero 3 ha ad oggetto l'esposizione sommaria dei fatti della causa. Da questo punto trae origine il cosiddetto principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione. Consolidata giurisprudenza della Cassazione, richiamandosi al principio dell'autosufficienza, richiede effettivamente l'esposizione dei fatti della causa per permettere alla Corte di comprendere le censure sollevate. In questo senso, Cassazione 29 ottobre 2010 n. 22195 ritiene non sia necessaria l'esposizione dei fatti quale premessa autonoma e distinta né sia necessaria una narrativa "analitica e particolareggiata". Ciò nondimeno, è requisito sufficiente ma indispensabile che dal contesto del ricorso, ovvero dalla semplice lettura di tale atto - con esclusione di ogni altro documento - vale a dire senza dover ricorrere ad altre fonti, inclusa la medesima sentenza impugnata, si pervenga alla conoscenza del fatto sostanziale e processuale, si comprendano senso e portata delle critiche avanzate verso la decisione del grado precedente. Si rileva come, ai fini della sanzione di inammissibilità, non sussista distinguo tra esposizione omessa del fatto ed esposizione insufficiente. Non si ritiene bastevole il rinvio alla narrativa della sentenza se non riprodotta e anche in tale ipotesi, purché la trascrizione non sia carente. Così come insufficiente si considera il rinvio ad altri atti o risultanze istruttorie e documenti di cui si deve riportare integralmente il contenuto con indicazione della " sede processuale" in cui il documento sia rinvenibile. La direzione presa si può ricavare, tra le tante, da Cassazione 16 ottobre 2013 n. 23536 laddove afferma che " in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366, comma 6, c.p.c., oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito e, in ragione dell'art. 369, comma 2 n. 4, c.p.c., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha il duplice onere -imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parti si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La valutazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile, Cassazione 14216/2013". Nientemeno, non si considera bastante la fotocopia dell'atto o "la spillatura" al ricorso di tutti gli atti del giudizio. Parimenti, non soddisfa il requisito di cui al n. 3 dell'art. 366 c.p.c. il "mero assemblaggio" in sequenza cronologica degli atti della causa se a un simile accorpamento non fa seguito una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale o la riproduzione fedele del contenuto letterale totale senza quel fulcro che compendi la dinamica del processo, perché ciò significherebbe costringere la Corte ad effettuare una valutazione circa la rilevanza di tali atti e dove essa si verifichi, rischiando di alterare la terzietà del giudice di legittimità. E ancora, Cassazione 8 ottobre 2010 n. 20917, valuta come inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che si fondi su "documenti dei quali "non sia indicata la sede di produzione nel giudizio di merito e soprattutto, se e dove siano stati prodotti in sede di legittimità, al fine di consentire alla Corte di vagliare il motivo" Nel decennio precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, e tuttora è prassi ancora invalsa, la Cassazione ha interpretato rigorosamente l'art. 366 c.p.c. esigendo specifica e completa indicazione dei motivi del ricorso; loro riferibilità alla sentenza impugnata e conseguente indicazione del capo di pronuncia impugnata. Fondamenti indispensabili per proporre ricorso a pena di inammissibilità, nell'ottica di deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte. Il principio di autosufficienza prevede che il ricorso debba essere formulato in maniera così completa da consentire alla Cassazione di valutare la fondatezza delle ragioni senza essere costretta a consultare atti o i documenti di causa o anche solo la sentenza impugnata. Anteriormente alle riforme del 2006 e del 2009, alla base del principio di autosufficienza vi era la volontà di tutelare il resistente che altrimenti si sarebbe visto costretto a una faticosa attività di recupero di documenti invocati dalla controparte. Allo stesso modo, si voleva sollevare il giudice di legittimità dall'esame del fatto se non assolutamente necessario. Il punto 4 si riferisce ai motivi per i quali si richiede la cassazione e l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'art. 366-bis. La giurisprudenza della Cassazione non ritiene necessaria la specifica indicazione delle norme violate e pur tuttavia, in virtù del principio dell'autosufficienza, richiede una puntuale collocazione giuridica della pretesa violazione normativa oltre a una cristallina individuazione della censura dedotta. In tali termini si esprimono le sentenze del Supremo Collegio 26 gennaio 2010 n. 1548; 16 febbraio 2012 n. 2226; 27 gennaio 2012 n. 1199. Ovviamente, una circoscritta e precisa individuazione ha la funzione di definire il gravame, mentre il riferimento alla norma di cui all'art. 366 bis c.p.c. ha perso ogni significato, essendo stato abrogato il quesito di diritto che da detto articolo era disciplinato. Altro elemento prescritto dalla norma in esame è l'indicazione della procura (n. 5 art. 366 c.p.c.). Occorre specificare se essa è conferita con atto separato e, se vi è ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'indicazione del relativo decreto. La procura, generalmente, contiene elezione di domicilio del ricorrente a Roma presso l'avvocato cassazionista, presso il quale saranno effettuate tutte le notificazioni degli atti del giudizio. In alternativa, esse si eseguono presso la cancelleria. Da ultimo, il numero 6 dell'art. 366 c.p.c. postula “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. La disposizione è posta ancora a presidio del principio di autosufficienza onde permettere alla Suprema Corte di giudicare l'impugnazione sulla sola base della lettura del ricorso. In effetti, il principio dell'autosufficienza era ignorato prima della fine degli anni '80 non solo in quanto non espressamente previsto e disciplinato dal codice di rito ma anche perché ignorato nello scenario giurisprudenziale italiano, oggi ricondotto proprio all'art. 366 c.p.c. numero 6, codificato proprio attraverso tale disposizione e strumento tra i più diffusamente utilizzati con l'intento di ridurre il numero di ricorsi proposti alla Cassazione. Non sempre l'adozione di questo principio è avvenuta senza dar luogo a perplessità, come accaduto nell'ipotesi di mancata specificazione di tutti gli elementi di fatto posti a base delle censure di errores in procedendo ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. (vale a dire il motivo di ricorso per cassazione volto a far valere la nullità della sentenza o del procedimento) nella sentenza di Cassazione 23 marzo 2005 n. 6225. Ipotesi precipua, quella di cui al numero 4 del summenzionato art. 360 c.p.c. in cui la Suprema Corte in veste pure di giudice del fatto ha tanto il potere quanto il dovere di esaminare direttamente gli atti di causa. I dubbi in proposito sono stati manifestati da autori come LUPO ne Il ricorso per cassazione in via principale il quale ritiene improbabile che “l'autosufficienza del ricorso possa coesistere con il potere-dovere della Corte di esaminare gli atti processuali per accertare direttamente l'esistenza degli errores in procedendo ed il rispetto della legalità processuale”. E RUSCIANO, ne Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 40/06, afferma che nel caso di errores in procedendo l'applicazione del principio di autosufficienza “dovrebbe trovare limitazioni rilevanti visto il potere della Corte di esaminare il fatto processuale”. Insomma, si è rilevato in diverse occasioni che la Suprema Corte e la severa interpretazione da essa fatta del principio di autosufficienza, l'abbia talvolta indotta a dichiarare inammissibili dei ricorsi privi di elementi necessari per l'individuazione della dedotta violazione processuale, potendo procedere all'esame in presa diretta degli atti di causa; considerando l'esposizione sommaria dei fatti della causa funzionale al soddisfacimento del principio, anche laddove ci si trovi dinnanzi a errores in procedendo. Con la riforma del 2006, è stato attenuato il rigore della giurisprudenza in ordine alla redazione del ricorso e di riflesso all'utilizzo diffuso del principio di autosufficienza. Si è visto in precedenza che il numero 6 dell'art. 366 c.p.c. prescrive a pena di inammissibilità, la precisa indicazione degli atti processuali, dei documenti, contrati o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda e che gli stessi siano in seguito depositati – a pena di improcedibilità – a norma dell'art. 369 c.p.c. c. 2 n. 4. Tale previsione è stata vista come rivolta a “permettere l'agevole reperibilità per il giudicante di tutti gli elementi documentali la cui rilevanza è invocata ai fini dell'accoglimento del ricorso” (SASSANI); in grado di “fare risparmiare tempo alla Corte e al relatore” (CONSOLO). Ora, la riforma sembra aver ridimensionato la portata del principio di autosufficienza, chiedendo una esatta collocazione, puntuale possibilità di ritrovamento e posizionamento degli atti processuali o dei documenti nella voluminosa compagine dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio mentre non viene richiesta la loro intera trascrizione nel corpo del ricorso. BALENA e CONSOLO si esprimono in termini di “onere di localizzazione". Da questi presupposti, si può procedere con la disamina del provvedimento appresso commentato. Per quanto attiene alla liquidazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36 bis DPR 600/1973, mod. 770 dei sostituti di imposta, risulta pacifico che la dichiarazione medesima è stata presentata dai curatori in data 19.08.2011. La ricorrente deduce di avere avuto solo tre mesi di tempo per procedere alla liquidazione, cosicché il ritardo sarebbe, in ogni modo, scusabile. La lamentela è reputata infondata, conformemente a un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte, in virtù del quale l'Amministrazione è obbligata ad attivarsi senza indugio per predisporre tempestivamente le domande di insinuazione ed è gravata dall'onere di provare la scusabilità del ritardo. Onere non assolto nel caso di specie. Detta conclusione appare corretta, poiché col presente ricorso - in effetti - l'Amministrazione si è limitata a contestare in via generica l'insufficienza del termine di tre mesi per approntare la domanda di insinuazione senza, tuttavia, neppure allegare l'attività e gli sforzi davvero posti in essere per poter rispettare il termine. Il fallimento resistente solleva, ulteriormente, che l'art. 36 bis DPR 600/1973 dispone che ove vi sia pericolo per la riscossione, "l'Amministrazione può provvedere anche prima della presentazione della dichiarazione annuale a controllare l'effettivo versamento delle imposte dovute anche a titolo di sostituto d'imposta" di modo che essa, nell'ambito di un fallimento, si sarebbe potuta avvalere di tali procedure di controllo anticipate, attese dall'ordinamento. Il ricorso si conclude poter essere trattato in camera di consiglio , poiché ricorrono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. e non emergendo elementi che conducano a conclusioni divergenti rispetto a quelle passate in rassegna nella relazione, viene rigettato e si condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 5'000.00 oltre a euro 100.00 per esborsi ed accessori di legge. Pare che la riforma attuata con d.lgs. n. 40/2006 abbia dato al principio di autosufficienza un'impronta meno severa rispetto a quella impressa dalla prevalente giurisprudenza della Corte. Il ricorrente, secondo quanto previsto dall'attuale codificazione dell'art. 366 c.p.c. deve formulare i motivi di censura in maniera specifica e precisa; indicare esattamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda e, in particolar modo, assolvere all'onere di localizzazione. Quest'ultimo adempimento, tuttavia, non implica l'irrinunciabile trasposizione di tutti i fatti della controversia a partire dalla sua genesi né deve condurre a un effetto controproducente e molto pratico, quale potrebbe essere l'allestimento di un ricorso estremamente voluminoso da parte dell'avvocato che non voglia correre il rischio di incappare in una pronuncia di inammissibilità ma che, proprio a causa delle dimensioni, non consentirebbe alla Corte quei risparmi temporali tanto auspicati. Dott.ssa Zulay Manganaro cell. 004179 27.98.248 |
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