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Data: 25/07/2014 09:10:00 - Autore: Luigi Del Giudice di Luigi Del Giudice - L'art. 11 comma 1 cit. D.P.R non esime i titolari dei permessi di sosta dall'osservanza delle regole stradali imposte al fine di evitare intralcio o pericolo per la circolazione. Infatti secondo la
summenzionata normativa, alle persone detentrici del contrassegno invalidi
viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del
veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio
al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere
militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere
permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
La cassazione con la sentenza del 18 Luglio 2014, n. 16500, ribadisce così che l'utilizzo degli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, non esime dal rispetto dei divieti imposti dall'art. 158 codice della strada, per la presunzione, accordata dal legislatore, nel caso delle specifiche violazioni previste da detta norma, di intralcio e pericolo per la circolazione che non è derogata dall'art. 11, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. Ne deriva che il contrassegno invalidi non autorizza alla sosta nei seguenti casi:
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