Data: 26/07/2014 10:00:00 - Autore: Marina Crisafi

Pubblicato nei giorni scorsi (nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8.7.2014), il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 luglio sulla c.d. “exit tax”, fissa la disciplina di attuazione sul regime del trasferimento della residenza fiscale dei soggetti esercenti impresa in altri Stati dell'Unione Europea o in quelli aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo di cui all'art. 166 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Per i suddetti soggetti, l'art. 1, comma 1, del decreto del MEF dispone che è possibile optare “per la sospensione o per la rateizzazione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato”. La plusvalenza include anche il valore dell'avviamento, comprensivo delle funzioni e dei rischi trasferiti, determinato sulla base dell'ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento. Gli interessi dovuti (nella misura prevista dal d. lgs. n. 241/1997) sono da calcolarsi sull'importo dell'imposta sospesa o rateizzata.

In ogni caso, per il successivo comma 2 del medesimo articolo, l'esercizio dell'opzione non può riguardare: i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art. 85 del TUIR; i fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2 dell'art. 166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. 

Quanto alle modalità applicative del regime, in ordine all'esercizio dell'opzione, alla prestazione delle garanzie ai fini del riconoscimento della sospensione, del versamento rateale e del rilascio delle stesse, nonché al monitoraggio annuale delle plusvalenze, queste sono definite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (n. 92134 del 10 luglio), emanato in ottemperanza al comma 9 dell'art. 1 del decreto. 

Vai al Testo del decreto 2 luglio 2014 pubblicato in gazzetta


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