Data: 25/08/2014 09:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

 Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista 

Il Ministero della Difesa propone appello contro MG per ottenere la riforma della sentenza del T.A.R. di Brescia concernente il conferimento di equo indennizzo nella parte in cui ne determina l'importo.

Con il ricorso di primo grado la parte, odierna appellata, – genitore di un militare di leva che risultava deceduto in servizio e per ragioni di servizio- aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto del Ministero della Difesa 17.4.2002 n. 779 di conferimento equo indennizzo, nella parte in cui ne era stato determinato l'importo nella somma di euro 12.867,00 (somma asseritamente inferiore al dovuto); in particolare era stato sostenuto che il livello retributivo del de cuius fosse superiore già all'atto del decesso stesso (da quinto a sesto) a decorrere dall'1.9.1995 (decesso 13.3.1996) richiamandosi al riguardo la data di entrata in vigore del connesso d. lgs 196/95 ed, in particolare, l'art. 31 1° c. dello stesso ed i relativi rinvii alla connessa tabella D.

Parimenti era stata censurata la circostanza che la somma base ricavata non doveva essere moltiplicata per 2 ma per 4,65, assumendosi che, in relazione al caso di specie, non si sarebbe dovuto applicare l'art. 22, 28° c. della legge 724/94 ma l'art. 4 l. n° 308/81 relazionandosi il contenuto del medesimo solo alla pregressa legge n° 1094/70 ed alle relative connesse tabelle.

Il primo giudice, ha definito la causa nel merito, ed ha integralmente accolto il petitum proposto.

L'amministrazione rimasta soccombente ha proposto una critica alla sentenza in epigrafe chiedendone la riforma in quanto errata.

Orbene, come è rimasto incontestato il decesso del figlio dell'odierno appellante – militare di truppa –avvenne in data 16 marzo 1996; la domanda di equo indennizzo venne presentata in data 3 giugno 1996.

A quella data risultava già entrato in vigore il d.Lgs 12-5-1995 n. 196 (recante attuazione dell'art. 3 legge n° 216/92 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) che, all'art. 1, così disponeva: "nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti: a) ruolo dei volontari di truppa; b) ruolo dei sergenti; c) ruolo dei marescialli; d) ruolo dei musicisti ".

In sostanza, alla data in cui si verificò il decesso del congiunto appellante, il gradino iniziale della carriera era rappresentato dal volontario in ferma breve; il primo "stipendio" della carriera (inteso come somma mensile fissa attribuita al soggetto che intrattiene un rapporto stabile con l'Amministrazione) era quello percepito dal volontario in ferma breve.

Appare evidente pertanto che il ragguaglio stipendiale da effettuarsi ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo non dovesse fare riferimento (come avveniva in passato) alla figura ed all'inquadramento del sergente (VI livello) ma quello del volontario in servizio permanente, cui appunto ai sensi del d.Lgs 12-5-1995 n. 196 era attribuito lo stipendio tabellare di V livello.

Appare accoglibile pertanto l'appello laddove rimarca che correttamente nella liquidazione dell'equo indennizzo venne fatto riferimento a detto dato normativo, discendente dall'avvenuta introduzione nel sistema della figura professionale del volontario in ferma prolungata e non appare invocabile il richiamato at. 31 comma 1 del predetto decreto in senso favorevole a parte appellata.

Parimenti corretta appare anche la seconda prospettazione contenuta nell'appello, secondo la quale, ratione temporis, alla pretesa di parte appellata dovesse applicarsi l'art. 22 comma 28 L. n° 724/94 (" la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n° 915/78, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n° 834/81, è pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del comma 27 del presente articolo.").

In effetti, la tesi sostenuta dal primo giudice in accoglimento del mezzo di primo grado e quella patrocinata da parte appellata nella propria pregevole memoria di replica depositata nell'odierno giudizio di appello non tengono conto – ed anzi si pongono in antitesi- con il consolidato orientamento di questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato secondo il quale, se è vero che "i militari in servizio di leva non sono inquadrati nelle qualifiche funzionali: tuttavia agli stessi deve essere applicata interamente la normativa in materia di liquidazione dell'equo indennizzo vigente per le categorie di dipendenti pubblici, non essendo i medesimi destinatari di un'autonoma disciplina differenziata rispetto a quella del personale militare in servizio permanente.".

Si è in proposito osservato –ed il Collegio non ravvisa motivo di mutare divisamento in proposito- che le previsioni introdotte dall'art. 22 commi 27 e 28 legge 724/94, sono da riferire a tutti i dipendenti pubblici e, quindi, anche ai militari (di leva o meno), e non soltanto al personale privatizzato come da decr leg.s n° 29/93.

Il disposto di cui all'art. 4 legge n° 308/81 - che rinvia, per la determinazione dell'equo indennizzo dovuto ai militari di leva, alle disposizioni di cui alla legge n° 1094/70, e successive modificazioni e integrazioni - opera in senso dinamico, consentendo l'applicazione delle norme emanate successivamente (per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi della legge n° 312/80 e poi contrattualizzato, secondo lo schema operativo previsto dal d.Lvo n. 29 del 1993, ma pur sempre alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche).

Le misure per la liquidazione del beneficio in questione, fissate originariamente dalla tabella annessa alla legge n° 1094/70 (che disponeva che il coefficiente di rivalutazione effettivamente applicabile ai militari di truppa, fosse pari a "4,65",) sono state modificate dalle disposizioni contenute all'art. 22 comma 28 legge n° 724/94 (moltiplicazione per 2 dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda).

Secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale), le provvidenze reintegratorie (pensioni privilegiate ordinarie, siano esse civili o militari, e perciò anche l'equo indennizzo) hanno titolo nel rapporto di dipendenza, ancorché in un caso volontariamente costituito e per la leva scaturente invece da un vincolo obbligatorio.

Alla tesi affermata dal primo giudice osta l'intento armonizzatore del legislatore realizzato in materia con la citata legge n. 724/1994 e con la successiva legge n° 662/96.

Tale interpretazione risulta, del resto, ormai consolidata e recepita anche in analoghi casi precedenti (cfr. per tutti C.d.s., IV, n. 5182/2007, e III, n. 1321/2000), tramite i quali è stato ribadito che la legge finanziaria del 1995 (legge 724/94) con l'art. 22 ha inteso perseguire finalità di perequazione tra tutti i dipendenti dello Stato e, dunque, ha implicitamente abrogato le tabelle annesse alla legge 1094, stabilendo per tutti i dipendenti, anche militari, l'assunzione della base di calcolo riferita allo stipendio tabellare in godimento (alla data della domanda) moltiplicato per 2.

Alla luce delle superiori considerazioni l'appello deve quindi essere integralmente accolto ( Cons. Stato sentenza n° 2174/13), con riforma dell'appellata decisione, integrale reiezione del mezzo di primo grado e salvezza degli atti impugnati.

Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista

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