Data: 27/07/2014 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani

di Paolo M. Storani - Infaticabile nell'abnegazione professionale al punto da rinunciare, per sopravvenuti, concomitanti impegni presso il tribunale di Milano, ad una ribalta di respiro internazionale (Zygmunt Bauman, non a torto ritenuto il più grande pensatore vivente, a tacer d'altri: Bergonzoni, Gian Antonio Stella, Magrelli, Paolo Virzì, Giorello e via via molti altri protagonisti) del calibro di Futura Festival, nell'incantevole atmosfera del borgo di Civitanova Marche Alta, Giuseppe Buffone continua negli anni, dopo i successi varesini, a dare lustro alla dottrina ed alla giurisprudenza di questo Paese.

Pochi ormai si dedicano come lui e sono in grado di sviluppare prospettive di sistema nell'attuale, desertificato panorama giuridico.

(Ad esempio, nel campo del diritto penale è rimasto il solo Franco Cordero, immenso Scienziato della materia.)

E così, mentre personalmente dispiace che, malgrado gli sforzi profusi dall'organizzazione della manifestazione e dal Consiglio dell'Ordine di Macerata, che gestisce la pregevole e multidisciplinare finestra giuridica della sera (h. 21) del 29 luglio 2014 dedicata ai rapporti, ai conflitti tra genitori e figli, l'uditorio civitanovese debba rimandare ad altra occasione l'incontro con il giovane e già così autorevole Magistrato, nel contempo i lettori di LIA Law In Action potranno scorrere il provvedimento che segue che affronta una nuova problematica, insorta a seguito della riforma di cui all'art. 45 Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90.

L'interrogativo giuridico cui è dedicata la decisione in tema di separazione consensuale delle parti è: quali verbali ora i dichiaranti nel processo civile debbono ancora sottoscrivere?

Fornisce una lucida risposta il decreto emesso dal giudice in data 15 luglio 2014 quale Presidente facente funzioni del Tribunale ambrosiano.

Buona lettura a tutti con un arrivederci al Dott. Giuseppe Buffone alla prossima occasione convegnistica.


Tribunale di Milano

Sezione IX Civile

Decreto 15 luglio 2014

Oggi 15 luglio 2014, in Milano,

davanti al Tribunale di Milano, sezione Nona Civile, in persona del dr. Giuseppe Buffone, in funzione di Presidente f.f.

a seguito di convocazione sono comparsi:

1) x…

con l'Avv. …

e

2) y...

con l'Avv…

Il Presidente dà atto che le parti entrano in udienza insieme, unitamente ai rispettivi avvocati. I difensori fanno presente che le parti hanno raggiunto un accordo e quindi chiedono la conversione del rito in consensuale; le condizioni sono quelle oggi allegate in udienza in formato cartaceo

Sono presenti le parti personalmente e dichiarano di accettare le condizioni

Il Presidente f.f. osserva

L'art. 45 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 ha rimosso, dagli artt. 126 e 207 c.p.c., l'obbligo delle parti intervenute nel processo di “sottoscrivere” le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale. L'esonero della sottoscrizione, tuttavia, non opera là dove si tratti di raccogliere un “accordo” delle parti che abbia natura transattiva (es. nel verbale ex art. 185 c.p.c.: v., correttamente, sul punto, Min. Giustizia, cric. 27 giugno 2014) o, come nel caso, conciliativa. In questi casi «il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione» (v. circolare succitata che offre una metodologia applicabile anche in questo caso).

PQM

Dispone acquisirsi la sottoscrizione delle parti, su stampa cartacea dell'odierno verbale

Il Presidente. F.f.

presso atto dell'accordo delle parti con cui si chiede la conversione del rito in consensuale, allegando le condizioni sottoscritte dai coniugi, con cui questi sono pervenuti ad una regolamentazione condivisa;

atteso che le clausole non contrastano con l'interesse della prole,

dovendosi convertire il rito,

Per Questi Motivi

letto ed applicato l'art. 711 c.p.c.

Dispone la conversione del rito da giudiziale a consensuale, per effetto dell'intervenuto accordo delle parti, come da verbale di udienza che precede; per l'effetto,

Fissa l'udienza ex art. 711 c.p.c. dinanzi al Presidente del Tribunale f.f., in persona di questo giudice, a seguire.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti consequenziali e per la regolarizzazione del contributo fiscale, invitando le parti a provvedervi senza indugio.

Manda alla cancelleria perché si comunichi al Pubblico Ministero, per il suo parere in vista della omologazione.

Milano, li 15.7.2014

Il Presidente del Tribunale f.f.

F.to dott. Giuseppe Buffone


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