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Data: 28/07/2014 18:20:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com Il caso affrontato dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, nella persona del giudice onorario, avv. Giorgia Imperiale, vede come protagonisti due genitori, esercenti la potestà sulla figlia minore che convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e l'insegnante affinché venisse dichiarata la responsabilità esclusiva degli stessi in merito all'infortunio scolastico subito dalla minore; la richiesta di risarcimento avanzata era pari ad euro 19.740,00. La causa veniva decisa con la sentenza n. 4242 del 16 dicembre 2013. Ma veniamo ai fatti di causa: gli attori deducevano che in orario didattico la loro figlia minore di anni 10, alunna della classe della Scuola Elementare Pubblica mentre si recava in bagno restava ferita a causa della repentina apertura della porta di accesso a detti locali ad opera di altra alunna che stava uscendo. La bambina riportava un forte trauma facciale con frattura coronale dell'incisivo centrale destro superiore. Si costituiva in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la compagnia di Assicurazioni "La Piemontese", in persona del suo legale rappresentante per essere da questa manlevata; nel merito però contestava la domanda sia nell'an, stante la mancanza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta, che nel quantum. La terza chiamata in garanzia rimaneva però contumace e per accertare i danni patiti dalla minore veniva ovviamente disposta la CTU medico legale. Nel caso di specie e' stata ravvisata la responsabilità civile di cui all'art. 2048 codice civile (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte). Per giurisprudenza costante, spiega il Tribunale, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, ha natura contrattuale. "Fra allievo ed istituto scolastico, infatti, - con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola - si instaura un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Quanto al precettore, dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non aquiliana), nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo, un danno alla persona. Ne discende che nelle cause instaurate per il risarcimento del danno da autolesione,nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà soltanto provare(ai sensi dell'art. 1218 c.c.) che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Il convenuto, invece, avrà l' onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa allo stesso non imputabile. Nella causa in questione gli attori hanno provato l'evento dannoso occorso alla figlia minore ed il fatto che lo stesso si è verificato durante lo svolgimento del rapporto scolastico. Di contro, l'Amministrazione convenuta non ha articolato alcuna richiesta istruttoria e conseguentemente non ha provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno in adempimento agli obblighi di protezione e vigilanza. Parte convenuta si è limitata a dire che il sinistro verificatosi aveva natura imprevedibile ma non ha dato alcuna prova positiva dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare tale evento. Dunque, sulla base delle prove fornite il giudice ha ritenuto responsabili del sinistro sia l'insegnante, a cui il minore era affidato durante lo svolgimento del rapporto scolastico, sia il Ministero convenuto, per non aver adeguatamente vigilato al fine di evitare che lo stesso potesse procurarsi un danno alla persona. Va anche rilevato che l'obbligo di vigilanza, quello gravante sull'insegnante,deve essere maggiore in casi come questo considerata la particolare fascia d'età dei soggetti da vigilare che li rende inconsapevoli di valutare eventuali pericoli. Venendo alla stima dei danni il c.t.u. stabiliva che "la malattia traumatica aveva prodotto un danno biologico permanente di 1%, I1T di giorni 3, di lTP al 50% di giorni 20", nonché un danno emergente per complessivi € 5.000,00 per sostituzione periodica di corona in ceramica (cinque volte nel corso della vita). Il risarcimento dei danni patiti dall'alunna venivano liquidati in complessive € 6.817,00, di cui € 750,00 per danno biologico, € 127,00 per ITI, €.440,00 per ITP, €.500,00 per spese mediche documentate ed €.5.000,00 quale costo per sostituzione periodica di corona in porcellana nel corso della vita. Il Tribunale condannava poi il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, in solido con la Compagnia Ass.ni " La Piemontese" alla refusione delle spese di lite che venivano liquidate in complessive € 2.170,00, di cui € 170,00 per spese, € 2.000,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IV A e CAP come per legge; inoltre venivano poste a carico delle convenuta le spese della CTU.
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