Data: 31/07/2014 10:10:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
 Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Il caso affrontato dal Tribunale di Lecce, nella persona del giudice onorario, Avv. Giuseppe Cardone, con sentenza del 16.10.2013,  e' davvero interessante perché ha ad oggetto la revoca della donazione afferente la nuda proprietà di un immobile, del quale il marito era usufruttuario mentre alla moglie aveva donato la nuda proprietà dell'abitazione.
Ad agire in giudizio e' stata la moglie che chiedeva la decadenza del diritto di usufrutto vantato dal marito perché a suo dire l'uomo si era reso inadempiente con riferimento alla diligente custodia, amministrazione e manutenzione dell'abitazione di conseguenza chiedeva di essere considerata la proprietaria piena, esclusiva ed incontestata dell'abitazione; inoltre, chiedeva al Conservatore dei Pubblici Registri immobiliari di cancellare il diritto di usufrutto vantato dal marito.
La donna raccontava di essere sposata con il convenuto e con atto pubblico del 1987 il convenuto, riservandosi l'usufrutto sua vita natural durante, le aveva donato la sola nuda proprietà del fabbricato .
La suddetta abitazione era stata la casa coniugale e nella stessa la donna aveva vissuto finché era stata costretta ad allontanarsi a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute del proprio coniuge.
Il marito,infatti, da diversi anni era ricoverato  presso una casa per anziani e si era totalmente disinteressato dell'abitazione familiare omettendo di effettuarvi anche la più modesta riparazione o manutenzione; in questo modo la casa era stata abbandonata al più totale deterioramento.
Il marito costituitosi in giudizio dichiarava che l'abitazione di cui era usufruttuario versava in cattivo stato di conservazione sin da epoca precedente la donazione della nuda proprietà in favore dell'attrice.
Teneva a precisare che la mancata manutenzione della casa era imputabile alla mancanza di proprie risorse economiche, infatti, l'uomo per anni era sopravvissuto solo grazie alla beneficenza di vicini, parenti e amici, nell'assoluta indifferenza della moglie.
Il convenuto chiedeva che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'inadempimento da parte della moglie nei suoi confronti di tutte le obbligazioni nascenti dal matrimonio.
L'uomo forniva ricchi particolari sull'atteggiamento poco amorevole della moglie protrattosi negli anni; raccontava ad esempio di offese  gratuite contenute nel ricorso per separazione personale, di gravi attentati al suo stato di salute operati nel corso della breve convivenza successiva al secondo matrimonio, lo stato di totale abbandono in cui lo aveva lasciato quando era gravemente malato, l'inadempimento di ogni obbligo morale e materiale derivante  dal matrimonio, l'inadempimento dell'obbligazione di prestare gli alimenti in favore del coniuge e, da ultimo, il grave spoglio perpetrato ai suoi danni.
Dunque, tutti questi atteggiamenti potevano essere letti come ingratitudine nei suoi confronti per questo motivo con domanda riconvenzionale chiedeva che fosse revocata la donazione per indegnità .
L'uomo raccontava ancora che la moglie,approfittando delle sue pessime condizioni di salute, lo aveva indotto a sposarla nuovamente con rito civile e  che a pochi giorni dalla celebrazione del nuovo matrimonio aveva chiesto ed ottenuto la donazione della nuda proprietà dell'abitazione di cui era proprietario.
Dopo poco tempo la donna lo avrebbe abbandonato nuovamente andando a vivere a casa della madre disinteressandosi completamente delle sorti del coniuge, anzi, rincarava nuovamente la dose tentando una nuova separazione giudiziale nel 1989.
Il convenuto raccontava la storia di un matrimonio difficile, di fatto erano separati da 20 anni e nel corso di tutto questo tempo non aveva mai potuto contare sul sostegno della moglie la quale aveva anche un ottimo reddito.
In buona sostanza quest'uomo aveva sempre vissuto  il matrimonio in solitudine senza  il benché minimo supporto economico e morale della consorte la quale nel tempo aveva sempre fatto e disfatto tutto da sola arrivando con i suoi atteggiamenti ad umiliare la dignità del marito.
In seguito alle risultanze istruttorie il giudice leccese decideva di rigettare la domanda attorea per una serie di motivi.
Il giudicante faceva rilevare che: "il nudo proprietario il quale chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto, adducendo che si sia verificata una delle ipotesi previste dall'art. 1015 c.c.  ad esempio abuso del diritto consistente nell'alienazione o nel deterioramento dei beni ovvero nella mancanza di ordinarie riparazioni che li lasci andare in perimento, deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposizione della domanda esaurendosi con questa prova l'onere posto a suo carico.
L'usufruttuario in sua difesa aveva affermato che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto; disposta la  consulenza tecnica per accertare ciò la stessa aveva accertato che l'unità immobiliare "ha bisogno  di manutenzione sia ordinaria che straordinaria", dal punto di vista statico "l'intera struttura sembra non presentare particolari problematiche", sia, soprattutto, "che gli immobili in oggetto hanno uno stato manutentivo immutato nell'ultimo cinquantennio": dunque che gli immobili presentavano uno stato manutentivo sostanzialmente preesistente alla costituzione del diritto dell'usufruttuario.
Logica conseguenza e' che la CTU dava ragione alle dichiarazioni del convenuto per cui la domanda formulata da parte attrice veniva rigettata.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto il giudice precisava che doveva ritenersi l'inapplicabilità dell'art. 805 c.c. (che esclude la revoca per causa di ingratitudine delle donazioni fatte in riguardo di un determinato matrimonio) tenuto conto che - a differenza del caso di specie - la donazione in riguardo di matrimonio, prevista dall'art. 785 c.c., è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico che la contiene, che l'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli «sposi» o da un terzo, sia compiuta «in riguardo di un futuro determinato matrimonio» (Cassazione civile. sez. Il. 12/07/2006, n. 15873).
Ancora con riferimento all'ipotesi di ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c.(quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine)pur mutuando deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe invece, improntarne l'atteggiamento.
Invece, tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine (Cassazione civile, sez, II. 24/06/2008. n. 17188).
Anche l'indebito rifiuto degli alimenti (dovuti ai sensi dell'art. 433 c.c. )può essere motivo di revoca della donazione, indipendentemente dal fatto che l'obbligazione alimentare abbia formato oggetto di una domanda giudiziale, non essendo tale estremo menzionato dall'art. 801 C.C., come elemento integrante di tale causa di revoca della donazione (Cass. Civ. Sez. II,17.5.1968, n. 1557).
I testi ascoltati confermavano che la moglie non si era mai curata del marito e che vicine di casa ed amici,di vecchia data ,dell'uomo si preoccupavano di preparargli dei pasti caldi, di pulirgli la biancheria e provvedere alla sua cura personale.
I testimoni confermavano ancora che la donna dopo il secondo matrimonio aveva convissuto con il marito per poco tempo e poi si era nuovamente allontanata; che dopo la seconda separazione la casa non era mai stata occupata dalla moglie . Tra le testimonianze veniva ascoltato anche un carabiniere che conosceva bene la coppia e l'abitazione coniugale;  il teste  aveva dichiarato di essere a conoscenza che la casa in oggetto si trovava in una precisa via e che non aveva mai visto i coniugi insieme.
Il carabiniere aggiungeva anche che in paese, relativamente al secondo matrimonio, si diceva fosse un matrimonio fittizio.
In aggiunta risultava provata l'azione di spoglio posta in essere dalla moglie ai danni del marito nell'anno 2007, come acclarato con ordinanza del Tribunale di Lecce del 2008 in accoglimento del relativo ricorso.
In definitiva, tutte queste circostanze ampiamente confermate da testimoni e documentazioni consentivano di individuare, nel comportamento della donataria un durevole sentimento di disistima e avversione nei confronti del coniuge tale da giustificare  la revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c.
In conclusione, il giudice onorario rigettando la domanda attorea accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto di conseguenza revocava la donazione della nuda proprietà dell'immobile effettuata dal convenuto in favore della moglie ; disponeva la compensazione delle spese di lite mentre a carico di parte attrice restavano le spese di CTU.

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