Data: 04/08/2014 10:10:00 - Autore: Marina Crisafi

Il testamento olografo � valido solo se la firma del de cuius � apposta in calce al documento? Quali sono i requisiti affinch� una scrittura privata costituisca valida disposizione della volont� del testatore?

A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14119 del 20 giugno 2014, rigettando il ricorso di un erede che lamentava l'asserita validit� del testamento, redatto dalla madre defunta, a favore della sorella. Accolta in primo grado, per assenza della firma in calce e di alcuna volont� testamentaria, la domanda di nullit� della lettera scritta di pugno dalla madre veniva invece respinta dalla Corte d'appello che, valutando il contenuto e la presenza della firma a margine (data la �mancanza di altro pi� acconcio spazio sul folio�) confermava la validit� del documento quale testamento olografo.

La Cassazione, confermando il ragionamento della corte di merito, ha affermato che � da ritenersi rispettato il dettato normativo dell'art. 602 c.c. �quando la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volont� � stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anzich� in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla�.

In ordine alla manifestazione della voluntas testandi, ha osservato inoltre la Corte �perch� si abbia una manifestazione di ultima volont� e quindi esista un negozio "mortis causa", � necessario soltanto che lo scritto contenga la manifestazione di una volont� definitiva dell'autore, nel senso che essa si sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte�.

Pertanto, considerato che �ai fini della configurabilit� di una scrittura privata come testamento olografo non � sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall'art. 602 cod. civ., occorrendo, altres�, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilit� nella scrittura della volont� attuale del suo autore di compiere non gi� un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso�, accertamento che costituisce un �prius� logico rispetto alla stessa interpretazione della volont� testamentaria, rimesso al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimit�, la S.C. ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di giudizio. 


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