Data: 04/08/2014 18:00:00 - Autore: Franco Pani

Come sappiamo la Legge 220/12, al secondo Comma dell'Art. 63 Disp. di Att. del Codice Civile, prevede che i creditori non possano agire nei confronti dei Cond�mini in regola con i pagamenti se non dopo aver cercato di escutere i Cond�mini morosi.

In un precedente articolo (Condominio: Fatta la legge trovato l'inganno) abbiamo visto che ci�, risultando �indigesto� ai creditori stessi, ha gi� di fatto indotto i fornitori �muniti di rubinetto� (gas, acqua, energia elettrica) ad accelerare le procedure di preavviso di distacco delle utenze (mettendolo nella gran parte dei casi in essere gi� al mancato pagamento anche di una sola bolletta); in atro modo quindi hanno sicuramente ottenuto di �tirare in ballo� anche i Cond�mini �Virtuosi�, costretti spesso a sanare �di corsa� le mancanze di cassa create dai loro vicini invece morosi, per non ritrovarsi senza le forniture e quindi i servizi essenziali.    

Nell'ultimo periodo a rendere vano l'intento del Legislatore di preservare, almeno in prima istanza, i Cond�mini in regola con i pagamenti si sta sempre pi� profilando anche un ulteriore nuovo �trend�, che sta facendo si che anche gli gli altri eventuali creditori, quelli non dotati di �rubinetto� da poter chiudere, possano di fatto ottenere lo stesso risultato, costringendo i soliti �virtuosi� ad anticipare di tasca propria al posto dei vicini;  questo "trend" consiste nel pignorare il conto corrente condominiale

Il pignoramento del conto corrente condominiale, impedendo qualsiasi pagamento e qualsiasi altra azione, su diretto �ordine� del Giudice,  che possa distogliere capitali dal conto stesso (apertura altro conto, ecc.), non potr� che portare agli stessi effetti appena accennati; per tutto il periodo del pignoramento (eseguito magari da chi ha rifatto la facciata, sostituito la caldaia o pi� semplicemente dall'impresa delle pulizie) infatti non sar� possibile pagare anche le bollette e quindi o si pagher� il creditore che ha messo in essere il pignoramento, oppure, pur in presenza di denaro sul conto corrente, si rischier� il distacco delle utenze.  

Su diversi risvolti della Riforma Condominiale ci siamo sentiti dire che �non bisogna leggere� solo quanto effettivamente scritto nei nuovi articoli del codice civile, ma occorre analizzare l'intero iter parlamentare della stessa riforma, nonch� la precedente giurisprudenza consolidata e gli intenti primari del legislatore; ci � stato raccontato, ad esempio, che  il fondo per i lavori straordinari deve intendersi �precostituito� anche se quest'ultima parola non � presente nel codice civile, ma questo era l'intento del legislatore; ci � stato �spiegato� che il rinnovo annuale �automatico� del mandato dell'amministratore, seppur non chiarissimo quanto oggi riporta il relativo Articolo, possa essere preso in considerazione solo per l'eventuale seconda annualit�, perch� nella prima ipotesi di riforma approvata al Senato si paralava di mandato biennale, qualcuno addirittura, in base a tale teoria, ha ipotizzato che qualora al terzo anno non fosse presente il necessario quorum per la conferma del mandato, l'amministratore debba considerarsi �automaticamente� decaduto, lasciando cos� il condominio privo del proprio rappresentante legale (?!). 

Teorie forse corrette o forse distorte, sicuramente non oggetto di analisi in questo articolo, ma certamente se la tesi dell'analisi della �cronistoria legislativa� � quella valida, come probabile, allora � indubbio che i vari �Enti Statali� hanno dimostrato negli ultimi anni con estrema certezza di voler tutelare i Cond�mini �virtuosi� ed in regola con i pagamenti nei confronti di quelli invece �morosi� (famosissima la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9148 del 2008), il Comma dell'Art. 63 citato proprio nelle prime righe di questo articolo sembrava essere chiarissimo in tal senso, mentre, come abbiamo visto, nella realt� cos� non �, semplicemente i creditori hanno intrapreso strade �diverse� rispetto a quelle previste, bypassando le nuove regole. A proposito del pignoramento del Conto Corrente i Tribunali di Reggio Emilia e Milano con recentissime ordinanze sembrano dar ampia ragione ai creditori: secondo gli uffici giudiziari citati � infatti da ritenersi legittimo il pignoramento presso terzi del conto corrente condominiale effettuato dal creditore della compagine; i giudici hanno anche sottolineato il perch� sostenendo che bench� sia diffusa in giurisprudenza la tesi della sostanziale assenza in capo al condominio di qualunque soggettivit� e/o autonomia patrimoniale e la ricostruzione di esso in termini di mero ente di gestione, � innegabile che, nelle ipotesi in cui la gestione � effettiva, il condominio si atteggi quale centro autonomo di imputazione di posizioni giuridiche; insomma per i giudici estensori il condominio � comunque giuridicamente autonomo dai suoi partecipanti, sia pur senza che ci� voglia dire essere soggetto di diritto al pari di essi ed ancora siccome il condominio � un centro d'imputazione distinto dai suoi partecipanti e questo centro d'imputazione ha un proprio organo decisionale (l'assemblea), ne discende che una volta effettuato il versamento delle rate le somme escono fuori dalla disponibilit� dei singoli  e quindi: il condominio a dover essere considerato un debitore e come tale � legittima l'azione esecutiva mossa dal creditore nella forma del pignoramento del conto corrente condominiale. Pare ovvio a questo punto che l'Articolo 63 risulti pressoch� inutile, anche perch�, se negli anni passati il pignoramento del Conto Corrente condominiale non era molto diffuso, in quanto forse i creditori non sempre potevano essere certi che esso fosse in essere, ora, visto l'obbligo dell'esistenza di tale conto, giustamente imposto dalla stessa normativa, non possono avere pi� dubbi ed hanno la certezza di poter �andare sul sicuro�.  A mio parere (e non solo) aggredire il conto corrente condominiale vuol dire aggredire il patrimonio dei singoli cond�mini, ivi compresi quelli in regola con i pagamenti, soprattutto perch� l'effetto, come abbiamo visto, per questioni di tempismo (evitare il distacco delle utenze perch� impossibili da pagare con il conto bloccato) � quello di costringere nell'immediato i soliti �virtuosi� a dover �scucire� ulteriore capitale; diciamo che, leggendo l'Art. 63 come inizialmente interpretato dalla quasi totalit� degli esperti di dottrina condominiale, quanto meno il pignoramento sembrerebbe essere possibile nella misura in cui sul conto corrente condominiale fossero presenti somme dei cond�mini morosi (cosa peraltro almeno �rara�) e non per importi superiori ai capitali agli stessi riconducibili; ma purtroppo i Tribunali ad oggi sembrano pensarla in modo diverso.  Fatto sta che, nella pratica, ad oggi a causa della sempre pi� frequente e probabile �chiusura dei rubinetti� o del pignoramento del conto corrente qui trattato, i soliti �virtuosi� non risultano assolutamente protetti e si ritrovano a pagare �sborsando� anche, tanto per cambiare, per gli ancor pi� �soliti� morosi.   A questo punto, se veramente il legislatore volesse tutelare i Cond�mini in regola con i pagamenti, dovrebbe nuovamente mettere mano alla penna e specificare che il conto corrente condominiale � solo un �luogo di transito� dei capitali dei singoli in attesa di essere �indirizzati verso� i creditori e che, prima di poter giungere alla chiusura dei rubinetti, i fornitori in possesso di questi ultimi debbano prima almeno provare ad esperire modi diversi di recupero del credito, altrimenti sar� tutto inutile; anzi la giustissima per altri versi obbligatoriet� del singolo conto corrente per ogni edificio non far� che costringere i Cond�mini in regola con i propri pagamenti a doversi anche sobbarcare, in tempi oltretutto molto veloci, le quote di chi non vuole o non riesce a versare puntualmente le rate; ma, abbiamo atteso la Riforma dello Statuto Condominiale almeno per 30 anni dal momento in cui si ne � resa palese l'esigenza, riusciremo ad ottenere maggiore chiarezza in tempi brevi?  Francamente ne dubito e penso che per diverso tempo ci troveremo dinanzi molta confusione ed incertezza, oltre che seri rischi di stallo della gestione condominiale.


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