Data: 25/08/2014 09:30:00 - Autore: Marina Crisafi

Con l'ordinanza n. 16804 del 24 luglio 2014, la Corte di Cassazione (sesta sezione civile) si � pronunciata sulla questione della competenza a decidere in ordine a un giudizio riguardante l'impugnativa di una delibera condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione delle spese.

Condividendo la dichiarazione di incompetenza per valore del Tribunale, in una causa promossa da alcuni condomini, relativa all'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale che approvava il rendiconto annuale e la ripartizione dei contributi, la S.C. ha sancito che a decidere resta competente il giudice di pace se l'importo, a carico del condomino che ha impugnato la relativa delibera, rientra nella sua competenza per valore.

Richiamando la giurisprudenza in materia (Cass. n. 6363/2010; n. 16898/2013), la Corte ha, infatti, affermato che � pacifico il principio secondo cui �ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullit� o l'annullamento dell'intera delibera, occorre far riferimento soltanto all'entit� della spesa specificamente contestata�.

Nella specie, pertanto, considerata l'entit� dell'addebito contestato (pari ad euro 274,56 oltre accessori), la S.C. ha rigettato il ricorso dichiarando la competenza per valore del giudice di pace e condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal condominio resistente. 


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