Data: 07/08/2014 19:45:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

"Per la madre i figli sono ancore della vita" scriveva Sofocle, e una madre e' disposta a fare di tutto per loro. Persino rubare.
E la giustizia tal volta si può dimostrare comprensiva nei loro confronti, così come è accaduto a una mamma disoccupata sorpresa a rubare generi alimentari in un supermercato.
Della vicenda si è occupato il Tribunale di Frosinone, nella persona del GOT,Avv. Daniela Possenti, con provvedimento emesso nel Marzo 2014 che vede la donna imputata per i reati di cui agli  artt. 624 e 625 del codice penale perché si era impossessata di una confezione di arrosto di petto di tacchino, di una confezione di polpette di bovino del peso di Kg. 0,500 e di una confezione di petti di pollo in busta del peso di Kg 1,143, del valore commerciale complessivo di euro 10,00 circa.

Il furto si era consumato attraverso la sottrazione della merce sistemata negli scaffali e successivamente gli alimenti erano stati nascosti all'interno dei pantaloni (cosa per cui le veniva contestata anche l'aggravante del mezzo fraudolento). 

In contumacia dell'imputata il giudice emetteva un verdetto assolutorio per una serie di ragioni.
In buona sostanza nonostante la condotta posta in essere dall'imputata integrasse il reato contestato ad avviso del giudicante non sussistevano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata.

Con riferimento all'aggravante  del mezzo fraudolento, il giudice fa notare che la stessa si verifica quando la condotta "presenti una significativa ed oggettiva maggior gravita' dell'ipotesi ordinaria in ragione delle modalita' con le quali vengono aggirati i mezzi di tutela apprestati dal possessore del bene sottratto". 

Recentemente anche la Cassazione a SS.UU. (con sentenza n. 40354 del 30 settembre 2013, n. 40354 ) precisando che "l'aggravante  dell'uso di mezzo fraudolento di cui all'articolo 625 c.p., comma 1, n. 2, delinea una condotta dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosita', astuzia, scaltrezza.

Premesso ciò, il semplice occultamento della merce sulla persona o nella borsa non può essere letto come una condotta di natura insidiosa perché trattandosi di banale occultamento lo stesso può essere facilmente individuato dagli operatori preposti alla vigilanza all'interno del supermercato.

Quindi sulla scorta di tale motivazione e' caduta la contestazione dell'aggravante del mezzo fraudolento.

Con riferimento, invece, al dolo specifico del reato di furto, cioè quello di commettere l'azione criminosa al fine di trarne profitto per sé o per altri anche in questo caso non è stata ravvisata la presenza di questo elemento.

La donna infatti si apprestava a commette il furto perché "spinta da subitaneo ed impellente bisogno di procurare alla propria famiglia carne da mangiare", in particolar modo l'azione sarebbe stata compiuta proprio per sfamare i figli piccoli.

Gli alimenti sottratti avevano quindi uno scarso valore non trattandosi di carne di pregio inoltre l'azione era scevra da premeditazione perché la donna non aveva usato astuzie per eludere la sorveglianza.

Il giudice ha però chiarito che nella fattispecie non si ravvisa lo stato di necessità perché per poter applicare questa scriminante e' necessario che l'agente compia l'azione delittuosa in conseguenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile.

Di conseguenza la suddetta scriminante non può ritenersi applicabile "in relazione a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza economica dell'agente, connesso alla situazione socio-economica dello stesso, qualora ad essa possa comunque ovviarsi  attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti".

In altri termini questo tipo di scriminante può essere applicata solo nel caso in cui l'agente per sopravvivere compie l'azione delittuosa perché vi è il fondato pericolo di un danno grave alla persona, e' però necessario che il pericolo sia attuale cioè che sia presente nel momento in cui avviene il fatto.
Diversamente  si finirebbe con il rendere lecito il furto a tutte le persone prive di mezzi di sostentamento violando quindi la legge.

In considerazione di tali argomentazioni, il GOT ritenendo che, del reato contestato alla donna,non fosse emerso l'elemento soggettivo  ha emesso ai sensi dell'art. 530 II comma c.p.p. sentenza  di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Qui di seguito il testo della sentenza.

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