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Data: 11/08/2014 16:00:00 - Autore: Marina Crisafi L'inadempimento dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento, sanzionato dall'art. 12-sexies della legge sul divorzio (n. 898/1970), è procedibile d'ufficio e non a querela di parte. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (VI sezione penale) con sentenza n. 34181 dell'1 agosto 2014. Annullando la sentenza del tribunale di Bergamo che dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di un imputato per il reato ex art. 570, commi 1 e 2, n. 2, codice penale, e accogliendo il ricorso del procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, la S.C. ha spiegato preliminarmente che “in tema di reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell'art. 12-sexies della I. 10 dicembre 1970, n. 898, stante il richiamo operato dalla previsione di cui all'art. 3 della l. 8 febbraio 2006, n. 54 (recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), riguarda l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni), dovendosi escludere invece l'inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti dei coniuge separato, cui è applicabile la tutela già predisposta dall'art. 570 cod. pen.”. Su quest'assunto, la Corte ha, quindi, sancito che è ius receptum nella stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 23866/2013), il principio secondo cui l'indicata fattispecie di cui all'art. 12-sexies “è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, e punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli, senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi”. |
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