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Data: 09/08/2014 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - Soltanto ieri, 8 agosto 2014, LIA Law In Action si è occupata della amletica problematica della pignorabilità del conto corrente condominiale: abbiamo richiamato l'ordinanza del Giudice Matteo Marini del Tribunale di Reggio Emilia depositata il 16 maggio 2014. Ora è la volta di un'altra eloquente pronuncia, questa resa, nell'ambito della procedura n. 16553/2012, in data 27 maggio 2014 dalla Dott.ssa Rita BOTTIGLIERI della Sez. III del Tribunale di Milano, pilastro giudiziale d'Italia. Il provvedimento sorprende per la chiarezza nell'eccellente sintesi che permette al Giudice dell'Esecuzione ambrosiano, in una paginetta o poco più, di scolpire sulla carta dei concetti che potranno esserci molto utili per delineare qualche certezza, pur nel rompicapo originato dalla disarmonia di sistema cui cennavamo anche ieri. Il Condominio opponente di Assago eccepisce la mancata applicazione del criterio di parziarietà. Torneremo oggi, partitamente, sulla epocale pronuncia delle Sezioni Unite 9148/2008. Controparte contesta tutto quanto dedotto, controeccependo che il credito pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate, a nulla valendo le ragioni per le quali le somme confluiscono sullo specifico conto corrente condominiale ove, al lume dell'art. 1129, settimo comma, c.c. l'amministratore è ora obbligato a far transitare le somme. La norma ad un certo punto fa espresso riferimento alla nozione di "patrimonio del condominio" in modo da tenerlo separato da quello personale dell'amministratore e dei singoli condòmini. Questo è a nostro sommesso avviso il vero bandolo della intricata matassa. L'apertura obbligata di un conto corrente separato fa sì che le somme affluiscano all'interno di un patrimonio autonomo ove tutti i contributi versati si confondono con le altre somme già ivi esistenti andando perciò a costituire quel saldo ch'è ad immediata disposizione del correntista condominio, ex art. 1852 c.c. Non conserva rilievo lo specifico titolo dell'annotazione nella contabilità e neppure la provenienza della provvista dall'uno o dall'altro condòmino. Rimangono, perciò, prive di significato le ragioni per le quali le singole rimesse siano state effettuate, come la provenienza delle medesime. Il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del creditore è allora volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l'intero gravante sull'amministratore. Talché, non interferisce con il meccanismo del beneficio di escussione ex art. 63, secondo comma, Disp. Att. c.c., il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli. Sulle motivazioni che precedono il Giudice del Tribunale di Milano ha reputato insussistenti i gravi motivi per sospendere l'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., fissando i termini dimezzati dell'art. 163 bis c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito.
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