Data: 30/08/2014 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 17725 dell'8 Agosto 2014. 

L'art. 1 della legge 184/1983 definisce lo stato di abbandono di minore come “la mancanza di assistenza materiale e morale, grave e irreparabile”, situazione che impedirebbe al minore di vivere e crescere in maniera adeguata presso la famiglia di origine e che giustificherebbe il ricorso a forme di assistenza sociale previste dalla stessa legge. Sotto questo profilo deve ritenersi legittimo l'inserimento dei minori in una casa famiglia quando si dimostra che il permanere nella famiglia di origine possa risultare pregiudizievole per la loro crescita.

Dal punto di vista probatorio, il giudice del merito deve basare la propria decisione di dichiarare tale stato di abbandono con motivazione logica e razionale, fondata non soltanto su singoli episodi o, ad esempio, sulle sole dichiarazioni del minore, ma prendendo in esame relazioni e dichiarazioni fornite dai soggetti coinvolti nella vicenda (servizi sociali, polizia, dirigente scolastico del centro presso cui il minore viene educato).

Nel caso di specie i genitori ricorrono avverso la sentenza di merito dichiarante appunto lo stato di adottabilità delle loro tre figlie, contestando la circostanza che il rapporto con le stesse sarebbe inadeguato.

Nella specie però la madre era risultata afflitta da grave psicopatologia e le tre bambine avevano assistito con regolarità a episodi di violenza del padre ai danni della loro madre. 

Nel merito era stato provato che le tre minori si trovavano in una condizione di trascuratezza, fisica e psicologica, e che le stesse, allontanate una prima volta e accolte presso casa famiglia, avevano mostrato segni di miglioramento

Se la legge sopra citata detta i criteri generali utili a fondare la pronuncia di stato di abbandono, sarà poi il giudice, nella specie, a dover argomentare la propria decisione basandosi sugli elementi probatori raccolti in corso di causa


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