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Data: 14/08/2014 09:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 17550 del 1 Agosto 2014. Fino a che punto può essere sacrificato l'interesse del proprietario del fondo servente a favore del proprietario del fondo titolare di servitù di passaggio? Il principio, applicato dalla Corte d'appello e convalidato dalla Suprema Corte (che ha rigettato il ricorso del titolare di servitù di passaggio) è il seguente: “in tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche allo stesso e apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito”. Nel caso in oggetto la Suprema corte non ha ritenuto integrare fattispecie di atto emulativo l'installazione di un secondo cancello, da parte del titolare del fondo servente, finalizzato a impedire l'intrusione nella proprietà da parte di terzi, se i comandi elettronici dello stesso sono stati consegnati a chi aveva diritto alla servitù di passaggio (avendo dunque quest'ultimo piena possibilità di gestione dei meccanismi di apertura e chiusura). Il giudice del merito non ha fatto altro che accertare, sulla base delle consulenze tecniche acquisite in primo grado e in appello, che i potenziali disagi arrecati al proprietario del fondo titolare di servitù, in rapporto alle esigenze del proprietario del servente, sono in effetti minimi. “Ove non venga dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante, al quale venga consegnata la chiave di apertura, l'aggravamento o l'ostacolo all'esercizio della servitù, questi può provvedere a rendere meno disagevole l'apertura del cancello” attraverso l'apposizione di altri meccanismi automatici di apertura e chiusura, ad esempio a tempo. L'accertamento di tali modalità spettano al giudice del merito, il quale, avendo motivato logicamente e compiutamente la propria decisione, non può essere sindacato in sede di legittimità. |
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