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Data: 21/08/2014 11:30:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 17545 del 1 Agosto 2014. Il divieto di conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato dal lavoratore presso una pubblica amministrazione, ritenuto poi nullo per violazione di legge, vale anche per gli enti pubblici economici. E' quanto afferma la Suprema Corte chiarendo che “il principio fondamentale in materia di instaurazione di rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è quello, estraneo alla disciplina del lavoro privato, dell'accesso mediante concorso, enunciato all'art. 97 terzo comma della Costituzione: norma che ha reso doverosa la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative, riguardanti l'assunzione dei lavoratori, conseguenze esclusivamente risarcitorie in luogo della conversione in rapporto a tempo indeterminato, prevista, invece, per il lavoro alle dipendenze dei privati”. Dunque, anche a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, per i dipendenti pubblici restano comunque in vigore le norme imperative contenute sia nelle leggi che nella Costituzione. Nel caso di specie il lavoratore ricorre avverso la sentenza di secondo grado accertante la nullità del rapporto di lavoro a tempo determinato - era infatti stata accertata la carenza dei presupposti per il ricorso, da parte degli enti locali e in generale degli enti di natura pubblicistica, consistenti in casi eccezionali richiedenti l'impiego di personale straordinario a tempo determinato - per violazione di legge ma statuente il solo risarcimento del danno, posto il generale divieto di cui sopra in merito all'impiego presso pubbliche amministrazioni. Tra gli altri motivi di ricorso lo stesso contesta tuttavia che trattasi di rapporto di lavoro instauratosi presso ente pubblico economico, dunque a suo dire non sarebbe applicabile il divieto di cui sopra. Anche tali enti, tuttavia, avendo natura pubblicistica, sono sottoposti ai medesimi limiti e divieti riguardanti le pubbliche amministrazioni. Il principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 della Costituzione è infatti criterio cardine dell'intero ordinamento costituzionale, suscettibile di eccezione solo in casi del tutto eccezionali, individuati tassativamente dalla giurisprudenza costituzionale. |
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