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Data: 13/08/2014 18:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo - Dott. Emanuele Mascolo - Ciascun condominio ha diritto di installare un ascensore nel condominio per eliminare le barriere architettoniche. E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza 14809/2014 secondo cui detta opera va considerata "indispensabile ai fini dell'accessibilita' dell'edificio e della reale abitabilita' dell'appartamento, e rientra pertanto nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'articolo 1102 codice civile". In tal caso se sono rispettati i limiti d'uso delle cose comuni stabiliti dalla stessa norma, a nulla rileva la disciplina dell'articolo 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute "neppure per effetto del richiamo ad essa operato nella Legge 9 gennaio 1989, n. 13, articolo 3, comma 2 non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale (Cass. 3-8-2012 n. 14096). Nel caso di specie è emerso in ogni caso che l'installazione dell'ascensore non ha comportato pregiudizi all'uso dei beni comuni da parte degli altri condomini. La vicenda ha avuto inizio nel 1995 quando alcuni prorietari pro – indiviso, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il proprio Condominio, poichè una delibera condominiale aveva approvato a maggioranza dei presenti installazione di un ascensore. A detta degli attori però, l'ascensore avrebbe ridotto l'uso del cortile condominiale in favore di alcuni condomini e, avrebbe violato le distanze legali dalle vedute laterali e dirette degli appartamenti di loro proprieta'. Il Tribunale di Catania, respingeva la domanda ritenendo tardive le censure mosse alla delibera assembleare ai sensi dell'articolo 1136 codice civile. Anche l'appello veniva rigettato e il caso finiva in Cassazione dove la Corte, respingendo il ricorso, ha anche ricordato che le opere dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche (di cui all'art. 2 della legge 13/1989) "possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati" (Art. 3 L.13/89). |
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