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Data: 14/08/2014 12:00:00 - Autore: A.V. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14804/2014 ha chiarito che non è possibile proporre l'istanza di verificazione della copia fotostatica di un documento. Come spiega la Corte, se una parte disconosce come falsa la copia di un documento o comunque ne contesta la sua conformità all'originale, nessuna delle parti può presentare l'istanza di verificazione della scrittura privata di cui all'articolo 216 del codice di procedura civile. Questa istanza infatti è proponibile solo nei confronti dei documenti originali. Detto questo, non significa che in caso di contestazioni non vi siano rimedi per chi vuole avvalersi del documento. La parte avrà infatti la possibilità di esibire l'originale e, se l'avversario insisterà nel disconoscimento, potrà a quel punto proporre l'istanza di verificazione o fornire altre prove del suo assunto. La Cassazione chiarisce che sarà ammessa anche la prova testimoniale se si dimostra ai sensi dell'articolo 2724 numero 3 del codice civile che il documento è stato smarrito senza colpa Qui sotto il testo della sentenza
NB: Va ricordato Che il disconoscimento della coppia foto stati di un documento va fatta ai sensi dell'articolo 2719 del codice civile secondo cui "Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta". È possibile quindi disconoscere una copia ortostatica (che la giurisprudenza considera equiparata alla copia fotografica) nella prima udienza o in quella successiva alla produzione in giudizio. Se il documento prodotto in fotocopia non viene formalmente disconosciuto esso dovrà ritenersi conforme al suo originale.
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