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Data: 15/08/2014 10:00:00 - Autore: Prof. Luigino Sergio Prof. LUIGINO SERGIO luiginosergio@yahoo.it Le multe elevate per infrazioni al codice della strada e rilevate tramite autovelox potrebbero essere nulle qualora la Consulta dovesse dichiarare l'incostituzionalità della norma che prevede l'esenzione dalla periodica taratura degli autovelox. La questione ha origine dal ricorso di due automobilisti che si erano visti rigettato il ricorso davanti al Giudice di Pace di Mondovì, il quale aveva respinto l'opposizione ad un'ordinanza di rigetto del Prefetto di Cuneo che a sua volta aveva vanificato un ricorso amministrativo avverso un verbale della polizia stradale, elevato per commessa violazione dell'articolo 142 del Codice della strada, a seguito di eccesso di velocità rilevato con autovelox. Il successivo appello innanzi al Tribunale di Torino aveva avuto esito negativo e di conseguenza gli interessati hanno adito la Suprema Corte, ritenendo illegittima l'originaria multa. Il nucleo centrale della vicenda riguarda la problematica della presunta illegittimità dell'esenzione dalla periodica taratura degli strumenti di rilevazione automatica della velocità (autovelox). Con ordinanza n. 17766, depositata il 7 agosto 2014, la Suprema Corte, seconda sezione civile, rimette al vaglio della Corte Costituzionale la questione concernente la legittimità dell'esenzione dalla periodica taratura per gli autovelox, sollevando la questione di legittimità della norma di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), in riferimento al principio di uguaglianza, previsto dall'articolo 3 della Costituzione, nel punto in cui non dispone che le apparecchiature che rilevano le violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a periodiche verifiche. L'art. 45 del nuovo codice della strada, rubricato Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni, al comma 6, prevede, infatti, (solo) che «nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione». Con l'ordinanza de qua, n. 17766/2014, la Corte di Cassazione civile muta il proprio orientamento, atteso che in precedenza tutta una serie di sentenze della Suprema Corte disponevano che le apparecchiature elettroniche per la rilevazione della velocità non dovevano affatto sottostare a procedure di taratura. Si richiama, a tal proposito, la sentenza n. 17361 del 25 giugno 2008, con la quale la Suprema Corte ha riaffermato il proprio orientamento costante (vedi anche Cass. n. 23978 del 19 novembre 2007; n. 16757 del 27 luglio 2007; n. 14566 del 21 giugno 2007), asserendo che le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273/1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura e dichiarando espressamente che «la Corte ritiene infatti di confermare quanto già in altri casi deciso (cfr sent. 23978 del 19/11/2007, pag. 22, relativa a sanzione accertata nel 2005), affermando che le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia cd metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie» e precisando che «in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. 5.7.06 n. 15324, 16.5.05 n. 10212, 20.4.05 n. 8233, 10.1.05 n. 287, 22.6.01 n. 8515, 5.6.99 n. 5542); A questo insegnamento la Corte rimane fedele, non essendo scalfito dalle considerazioni di parte ricorrente, che si ostinano a riproporre la necessità di un onere probatorio aggiuntivo dell'amministrazione, oltre quello relativo all'accertamento strumentale dell'eccesso di velocità, relativo alla funzionalità della apparecchiatura sulla base, come da ultimo si è riportato, di astratte congetture». Pertanto, in base a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, si può affermare che nell'ordinamento italiano non esiste nessuna disposizione che impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione della velocità, per le quali è prevista soltanto l'omologazione. La legge 11 agosto 1991, n. 273, Istituzione del sistema nazionale di taratura, non è applicabile alle apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità, in quanto essa attiene alla materia metrologica, differente da quella della misurazione elettronica della velocità. Diverse sono le sentenze della Cassazione civile che riguardano il sistema di taratura degli autovelox (sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 249; sez. VI, 13 maggio 2014, n. 10371; sez. II , 30 aprile 2013, n. 10206) e che evidenziano l'orientamento della Suprema Corte, favorevole alla non sottoposizione delle apparecchiature elettroniche per il controllo della velocità al sistema di taratura nazionale. A conferma di quanto sopra, la Cassazione Civile, sez. VI, nella sentenza n. 8485, depositata il 28 maggio 2012, rileva che «le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia e metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie. (Cass., n. 23978/2007 qui sotto allegata)». Ed ancora, del medesimo tenore è la Cassazione Civile , sez. VI, n. 4067, depositata il 14 marzo 2012, con la quale si ribadisce che «contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte - dalla quale non vengono indicate valide ragioni per discostarsi - anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si insiste nell'assunto secondo cui il Comune di […] avrebbe dovuto dare la prova dell'avvenuta taratura del dispositivo impiegato nella specie: adempimento che invece nessuna norma impone (Cass. 24 aprile 2010, n. 9846; 15 dicembre 2008 n. 29333)». Da anni, anche sulla base della spinta di numerose associazioni per la difesa dei consumatori (sportello dei diritti; Adusbef, solo per esempio), numerosi automobilisti sono dell'avviso (conformemente a quanto deciso da diversi giudici di pace e tribunali) che al fine dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature che siano solo “omologate”, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità sia certificata e documentata dagli enti preposti a tali controlli, con lo scopo di eliminare ogni incertezza sull'attendibilità della misurazione; enti previsti dalla L. n. 273/1991, art. 1, costituiti dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e art. 2 «costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali». Ora, a seguito della recentissima ordinanza n. 17766 del 2014 della Suprema Corte, si attende la pronuncia della Consulta e si evidenzia che la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale consente a tutti i ricorrenti che abbiano attualmente un giudizio pendente in ordine alla taratura degli autovelox di richiedere la sospensione della sanzione principale e delle sanzioni accessorie (come la sospensione della patente di guida o la sottrazione di punti dalla stessa), mettendo in risalto che qualora il Giudice delle leggi dovesse indirizzarsi nel senso dell'incostituzionalità della norma, si aprirebbe il capitolo della conseguente nullità delle multe elevate, avvalendosi delle apparecchiature per rilevazione elettronica della velocità. Prof. Luigino SERGIO - luiginosergio@yahoo.it già Direttore generale della Provincia di Lecce
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