Data: 19/08/2014 09:50:00 - Autore: Gerolamo Taras

di Gerolamo Taras - Abbiamo  riunito in questo articolo gli estratti di alcune recenti pronunce del Giudice Amministrativo che hanno per oggetto: la prova del buon esito della notificazione a mezzo posta, la notificazione dei ricorsi contro le Amministrazioni dello Stato, la notificazione per pubblici proclami, la notifica del ricorso ai contro interessati. Le sentenze  hanno sancito, con l' improcedibilità o con l' inammissibilità, la violazione delle regole.

 1) Prova del buon esito della notificazione  a mezzo posta (TAR Sardegna, Sezione seconda, sentenza n. 00694/2014 del 1-8-2014).

L' unico documento, in grado di provare con “certezza giuridica” il buon esito della notifica a mezzo posta, è la cartolina di ricevimento della raccomandata. La relativa prova può essere fornita sino al momento dell'assunzione della causa a decisione, determinandosi altrimenti l' inammissibilità del ricorso per difetto di regolare notifica.

Il Codice del Processo Amministrativo vieta espressamente al giudice di pronunziarsi su domande processuali contenute in atti introduttivi sui quali non sia stato adeguatamente provato il buon esito della notifica al destinatario (comma 3 dell'art. 45); in sostanza la scelta del legislatore è stata quella di consentire alla parte interessata di integrare, senza particolari limiti temporali, la documentazione necessaria a comprovare la regolare instaurazione del contraddittorio, fermo rimanendo però -come del resto è ovvio- che ai fini della decisione nel merito tale fondamentale condizione dovrà risultare soddisfatta.

Questo sulla base della disciplina dettata dall'art. 45 del Codice del processo amministrativo, a mente del quale “1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario … 2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate. 4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza”.

 

2) Notificazione dei ricorsi contro le Amministrazioni dello Stato (Consiglio di Stato sezione III, sentenza n. 03381/2014 del 4-7-2014).

La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse (art. 41 comma 3 c.p.a.)

 La Giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell'Amministrazione statale che non sia stato ad essa notificato presso l'Avvocatura dello Stato, salvi gli effetti di sanatoria determinati dall'eventuale costituzione in giudizio dell'Amministrazione stessa, ai sensi della sentenza della Corte cost. 26.6.1967 n. 97.

 E' pertanto nulla la notificazione del ricorso giurisdizionale effettuata presso la sede dell'organo, anziché presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente. E questo ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611/1933; Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente . Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.

 La violazione di tale  norma non prevede per il ricorrente  concessione del beneficio della rimessione in termini ai fini di una nuova notifica dell'appello, non sussistendo gli estremi dell'errore scusabile, alla stregua dell'assenza di oggettive ragioni di incertezza sulla questione della sede dell'Avvocatura dello Stato, cui notificare l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

  

3) Notificazione dei ricorsi introduttivi e dei successi per motivi aggiunti, per pubblici proclami (TAR Sardegna sezione I  sentenza n. 00680/2014 del 1-8-2014).

 La notificazione per pubblici proclami E' disciplinata dall'articolo 150 del codice di procedura civile.

Vi si ricorre  quando la notificazione nei modi ordinari  risulta particolarmente difficile a causa del gran numero di destinatari, o per la difficoltà di identificarli tutti.

E' autorizzata dal capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, il quale dispone, con decreto, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale del luogo ove si svolge il processo e la pubblicazione di un estratto dell'atto nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli Annunci Legali delle province dove risiedono i destinatari.

Per giurisprudenza consolidata, anche di questo T.A.R. (cfr. T.A.R. Sardegna, 12 giugno 2012, n. 611), è condizione di esistenza e validità della modalità eccezionale di notifica di cui trattasi, l'indicazione, oltre che dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 384; Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7135).

Il riferimento a quest'ultimo elemento, in particolare, deriva dalla funzione propria della notifica, che è quella di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell'atto notificato, così da consentire allo stesso di scegliere se, ed eventualmente in quali termini, esercitare il proprio diritto di contraddire e difendersi in giudizio.

Non è sufficiente per il buon fine della notificazione la semplice indicazione  nella Gazzetta Ufficiale, delle rubriche dei motivi dedotti nei ricorsi introduttivi e nei motivi aggiunti, senza esplicitarne però il contenuto, seppure per estratto…

Deve, pertanto, ritenersi carente il requisito richiesto dalla giurisprudenza relativo all'indicazione del “sunto dei motivi” dedotti; e frustata la funzione propria della notifica, attesa l'impossibilità, per i destinatari della notifica nel caso concreto, di venire a conoscenza del contenuto delle censure mosse agli atti impugnati e, per l'effetto, di elaborare un'eventuale scelta difensiva consapevole.

La notifica priva di tale requisito deve, quindi, considerarsi inesistente ed il ricorso introduttivo  improcedibile  ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., per manncata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.

 4) Notifica del ricorso all' Autorità emanante e ad almeno un contro interessato (Consiglio di Stato -Sezione Terza- sentenza n. 04262/2014REG del Il 14/08/2014).

La tutela di cui godono nell'ordinamento processuale i controinteressati ( ad almeno uno dei quali deve essere a pena di inammissibilità notificato il ricorso ) è  assicurata in ragione della posizione soggettiva ch'essi possono far valere, volta a sostenere l'atto amministrativo per gli effetti diretti che nella loro sfera giuridica abbia espressamente inteso produrre l'atto stesso.

…La mancata notificazione del ricorso di primo grado nei confronti dei controinteressati  non può che comportare l'inammissibilità del ricorso stesso, non essendo la chiamata in giudizio avvenuta tempestivamente nei suoi confronti, secondo la regola dettata dall'art. 21, comma primo, della legge n. 1034 del 1971 ( ratione temporis applicabile alla fattispecie ), poi tradotto nell'art. 42, comma 2, c.p.a.; né la finalità della prescritta notificazione risulta soddisfatta per effetto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati  per ordine del giudice, qualora la stessa intervenga  quando ormai il termine decadenziale per l'impugnazione, entro il quale com'è noto il ricorso dev'essere notificato a pena di decadenza all'autorità emanante e ad almeno uno dei controinteressati, era ampiamente trascorso.



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