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Data: 24/08/2014 09:30:00 - Autore: Mara M.![]() I risultati della ricerca non parlano di conseguenze immediate dei maltrattamenti, dunque, né di lesioni riconducibili alle tradizionali categorie di danno biologico (danno alla salute psico-fisica direttamente rilevabile) e morale (danno alla sfera emotivo-psicologica), ma di effetti che possono certamente rientrare nello spettro del c.d. "danno esistenziale" - tertium genus di danno non-patrimoniale definibile come: l'insieme delle lesioni di diritti e interessi che non afferiscono alla sfera strettamente emotiva o interiore del soggetto né producono un immediato danno fisico allo stesso, ma che ne pregiudicano la libertà di scelta e il naturale dispiegarsi della vita (soprattutto di relazione) e della personalità (cfr: Cass. 8827 e 8828/2003; Corte Cost. 233/2003; Cass. 19963/2013). Dati non trascurabili per gli operatori del diritto che si trovino ad avere a che fare con il delitto di cui all'art. 572 c.p..
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