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Data: 21/08/2014 13:42:00 - Autore: Mara M. Prima dell'interruzione estiva il Senato ha approvato il c.d. Decreto Carceri 2014 che è stato ora convertito in legge (LEGGE 11 agosto 2014, n. 117 pubblicata nella gazzetta ufficiale del 20 agosto 2014). Dopo le polemiche e l'aspra opposizione dei parlamentari leghisti che hanno gridato a uno "Stato che se la fa coi criminali", la normativa d'urgenza è ora legge a tutti gli effetti. Con l'obiettivo di ridurre il sovrappopolamento degli istituti di pena italiani, in seguito ai ripetuti richiami subiti sul punto da parte delle istituzioni comunitarie, il testo di legge prevede il deflazionamento delle misure cautelari detentive e il riconoscimento di un diritto al risarcimento - variamente configurabile - ai soggetti che siano stati detenuti in condizioni di sovraffollamento. Ecco in breve i punti salienti della normativa e a seguire il testo integrale: - Limitazione del ricorso al "carcere preventivo". Nei procedimenti per reati puniti con pene inferiori ai 3 anni, non sarà più possibile disporre la custodia cautelare in carcere, ma solo gli arresti domiciliari - ad eccezione dei reati a elevata pericolosità sociale (fra cui lo stalking e i delitti di mafia e terrorismo). - Risarcibilità in denaro o in sconti di pena per i carcerati detenuti in condizioni inumane. In particolare, coloro che hanno già saldato il loro debito con la giustizia potranno richiedere - entro 6 mesi dalla fine della carcerazione - un risarcimento pari a 8 euro per ogni giornata trascorsa in condizioni degradanti; mentre coloro che stanno ancora scontando la pena avranno diritto a un "abbuono" sul totale della pena pari a 1 giorno ogni 10 trascorsi nelle predette condizioni. - Estensione delle norme pro minorenni ai soggetti infra-venticinquenni. I soggetti di età inferiore ai 25 anni processati per reati commessi durante la minore età vedranno applicarsi le norme del processo minorile e saranno detenuti negli appositi istituti. Anche in questo caso, sono fatti salvi i reati a elevata pericolosità sociale. |
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