Data: 24/08/2014 16:00:00 - Autore: Marina Crisafi

Dal 28 luglio scorso, ogni datore di lavoro può richiedere il certificato “antipedofilia” necessario per operare con i minori, anche senza il consenso del lavoratore. Lo ha reso noto il Ministero della Giustizia (attraverso la circolare del 24 luglio 2014), a seguito del completamento delle modifiche tecniche del Sistema Informativo del Casellario per il rilascio dei certificati (contenenti le condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies, nonché l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività comportanti contatti con i minori), in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'odierno risultato è in realtà il frutto dell'ultimo passaggio del processo di attuazione della direttiva, iniziato ad aprile, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2014 (emanato in attuazione della direttiva 2011, in sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI), che ha istituito, con l'introduzione del nuovo art. 25-bis al d.p.r. n. 313/2002, l'obbligo per i datori di lavoro di acquisire il “certificato penale del casellario giudiziale” dei dipendenti adibiti allo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate implicanti contatti con i minori d'età, previo consenso dell'interessato.

Con la predisposizione del SIC per il rilascio dei certificati contenenti le iscrizioni relative a condanne per i reati sessuali nei confronti dei minori ovvero a specifiche interdizioni concernenti i contatti con gli stessi, a partire dalla fine di luglio, il datore di lavoro potrà acquisire, invece, la c.d. “fedina penale” del lavoratore anche senza averne acquisito preventivamente il consenso.

I nuovi certificati potranno essere estratti, su richiesta del datore di lavoro privato (comprese le organizzazioni di volontariato), delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi che intendano impiegare (con contratti di lavoro e non con forme di collaborazione, per le quali non vige l'obbligo) una o più persone al fine di svolgere attività professionali o volontarie che richiedano contatti diretti e regolari con i minori.


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