Data: 27/08/2014 13:00:00 - Autore: Marina Crisafi

Affinché possa essere dichiarato lo stato di adottabilità del minore, occorre preventivamente verificare l'irrecuperabilità della funzione genitoriale e l'abbandono del minore stesso, nonostante la predisposizione di un progetto idoneo a consentire il recupero di detta funzione, sul quale sono tenuti a vigilare e ad intervenire attivamente, al fine della buona riuscita dello stesso, sia il giudice che i servizi sociali.

Così ha statuito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16175 del 15 luglio 2014, in una vicenda inerente la dichiarazione di adottabilità di due ragazzi minorenni, da parte del Tribunale dei minori di Roma che nominava il sindaco come tutore provvisorio, vietava il contatto degli stessi con i genitori e altre figure parentali, confermando l'affidamento ai servizi sociali e la sospensione della potestà genitoriale. Proponevano appello la madre, i nonni e gli zii materni dei minori, il quale veniva rigettato. La questione, pertanto, approdava in Cassazione e i giudici di piazza Cavour accoglievano il ricorso.

Ribadendo, preliminarmente, che “il diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine rappresenta un diritto fondamentale riconosciuto come tale dalle convenzioni internazionali e dal diritto italiano”, la Cassazione ha infatti affermato che, laddove la funzione genitoriale non risulti “irrecuperabilmente compromessa, l'adottabilità del minore non può essere pronunciata in assenza della preventiva verifica della possibilità del recupero di tale funzione, da compiere attraverso l'attuazione di un valido progetto programmato e posto in essere dalle autorità pubbliche competenti, progetto che il giudice ha il dovere di valutare e monitorare nella sua esecuzione sino alla decisione finale del procedimento”.

Un dovere che, secondo la Cassazione, non si risolve per il giudice nella mera verifica sulla funzionalità del progetto ovvero in una “neutrale osservazione del nucleo familiare”, ma che si estende allo svolgimento “unitamente agli operatori sociali e psicologici coinvolti nel procedimento, di un ruolo proattivo inteso a sperimentare tutte le possibilità di successo del progetto e ad apportare tutte le modifiche che si rendano a tal fine necessarie nel corso della sua attuazione”.

Per cui, considerando, nel caso di specie, non realizzate “le condizioni essenziali che, sole, possono consentire al giudice di escludere l'interesse del minore alla permanenza nel contesto familiare di origine, all'esito di una rigorosa verifica delle potenzialità di recupero della capacità genitoriale”, la S.C. ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.


Tutte le notizie