Data: 25/08/2014 10:00:00 - Autore: Marina Crisafi

La vendita di merce sottocosto di beni aziendali integra il reato di bancarotta fraudolenta e non quello meno grave di bancarotta semplice. Lo ha affermato la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29569 depositata il 7 luglio scorso, confermando la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, aggravata dalla rilevante entità del danno cagionato, inflitta dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nei confronti del socio accomandatario di una Sas, dichiarata fallita, responsabile di avere distratto la somma, corrispondente all'epoca dei fatti ad oltre 620 milioni di lire, ricavata dalla vendita di merce sottocosto.

L'imputato ricorreva per Cassazione deducendo che le vendite erano state determinate dal tentativo di sanare passività determinate dalla scarsa esperienza commerciale, giustificate pertanto dalla necessità di tacitare alcuni creditori, e dolendosi dell'erronea applicazione dell'art. 217, n. 3, della L.F., ipotesi nella quale andavano inquadrati i fatti.

Per la S.C., invece, condividendo appieno le statuizioni della Corte territoriale, “non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice integrata da operazioni gravemente imprudenti poste in essere dall'imprenditore, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, nel caso di sistematica e preordinata vendita sotto costo, o comunque in perdita, di beni aziendali”. Invero, ha aggiunto la Cassazione, “anche le operazioni manifestamente imprudenti, di cui al n. 3 dell'art. 217 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, devono presentare, in astratto, un elemento di razionalità nell'ottica delle esigenze dell'impresa, cosicché il risultato negativo sia frutto di un mero e riscontrabile errore di valutazione”. Per cui, rinvenendo l'assoluta incoerenza, rispetto alle finalità della società, delle ripetute vendite sottocosto dei beni aziendali, escludenti in punto di fatto l'errore di valutazione che, solo, avrebbe potuto giustificare l'inquadramento dei fatti a titolo colposo, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso condannando il ricorrente alle spese del procedimento.


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