Data: 30/08/2014 19:20:00 - Autore: Marina Crisafi

Linea morbida dalla Cassazione verso i coltivatori casalinghi di marijuana. Se si tratta di qualche piantina, l'entità è minima e l'uso esclusivamente personale, hanno affermato, infatti, i giudici di piazza Cavour, nella sentenza n. 33835 del 29 luglio scorso, la coltivazione non è punibile, poiché le condizioni escludono la possibile diffusione della sostanza producibile e/o l'ampliamento della coltivazione.

Accogliendo il ricorso del procuratore generale della Repubblica avverso la sentenza della Corte d'Appello di Sassari che confermava la condanna di un uomo per aver coltivato piante di canapa indiana, la S.C. ha ritenuto l'insussistenza del fatto, attesa l'inoffensività della condotta, in presenza di quantità trascurabili di sostanza stupefacente destinata all'esclusivo uso personale.

Ripercorrendo la vasta giurisprudenza sul tema, nonché facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale (n. 32/2014) che ha annullato le disposizioni che unificavano il trattamento sanzionatorio per i vari tipi di droga, la Cassazione ha preliminarmente ribadito l'indubbia differenza tra il “reato di coltivazione” e quello di “mera detenzione” dello stupefacente, essendo il primo non direttamente ricollegato all'uso personale e “punito di per sé in ragione del carattere di aumento della disponibilità e della possibilità di ulteriore diffusione”, il secondo invece, condotta “strettamente collegata alla successiva destinazione della sostanza e qualificata da tale destinazione”, punibile, pertanto, solo quando “è destinata all'uso di terzi mentre, se destinata all'uso personale, ha la sanzione (amministrativa) corrispondente a tale ultima condotta”.

Sulla base di queste premesse, ha ritenuto la Corte che l'azione tipica della coltivazione si individua nel momento in cui è realizzato il “pericolo presunto” sopra specificato. Tuttavia, è proprio nella individuazione del compimento dell'azione tipica che occorre avere riguardo, secondo la S.C., alla sussistenza della “offensività in concreto: ovvero, pur realizzata l'azione tipica, dovrà escludersi la punibilità di quelle condotte che siano in concreto inoffensive”, cioè di “tale levità da essere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza”.

Ritenendo, quindi, corretta la valutazione del procuratore generale che ha proposto impugnazione, ritenendo ricorrente nel caso di specie la “totale assenza di offensività in concreto” dato che all'imputato risultava sequestrato "un vaso con due piantine (dell'altezza di 33 cm) di marijuana", dalle quali potevano ricavarsi “foglioline” contenenti quantitativi inferiori al valore della quantità massima detenibile, per cui l'assoluta inconsistenza della coltivazione in questione fa escludere che in concreto sia stata realizzata la lesione del bene tutelato dalla norma, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. 


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