Data: 11/09/2014 14:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 16087 del 14 Luglio 2014. Può il datore di lavoro, in ottemperanza a sentenza di merito confermante l'illegittimità del licenziamento, ottemperare alla stessa disponendo il trasferimento del dipendente in sede a 800 chilometri di distanza dal posto di lavoro originario? 

In linea generale la risposta è negativa, a meno che il datore di lavoro non alleghi le motivazioni per le quali tale trasferimento risulti indispensabile e pur sempre entro i canoni della correttezza e della buona fede contrattuale. Infatti, “l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita, che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore”.

Nel caso di specie la ricorrente, a seguito di sentenza ordinante il suo reintegro presso l'azienda soccombente, è stata licenziata per la seconda volta a seguito di ripetute assenze, a dire dell'azienda, ingiustificate. Il nuovo luogo di lavoro era però stato fissato a circa 800 chilometri di distanza dalla sede originaria, a seguito di trasferimento della dipendente ad altro ramo aziendale. La Suprema corte ritiene insufficienti le giustificazioni addotte nel merito dal datore di lavoro, il quale ha omesso di allegare di fatto le stesse limitandosi ad affermare una generica legittimità del disposto provvedimento di trasferimento. Si noti inoltre, ai fini di ulteriori effetti giuridici, come il rapporto di lavoro, a seguito di sentenza confermante l'illegittimità del licenziamento, si intende come mai cessato.  


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