Data: 27/08/2014 11:00:00 - Autore: Mara M.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 3661/2014, impone all'Amministrazione dell'Interno di soppesare adeguatamente, nella decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno, il diritto al ricongiungimento familiare del richiedente con gli eventuali precedenti penali dello stesso.

Nel caso di specie, per esempio, il sig. Guerra Gutierrez - immigrato peruviano residente in Italia assieme ai genitori e in procinto di costituire, sempre in Italia, un nuovo nucleo familiare -, vedeva negarsi dalla Questura di Milano il rinnovo del permesso di soggiorno, per causa dei suoi trascorsi giudiziari. Ricorso al TAR della Lombardia, lo stesso Guerra Gutierrez trovava per� soddisfazione, con la "considerazione" da parte dei Giudici "che il provvedimento impugnato non teneva in debito conto i legami familiari dell'interessato". A tale sentenza, l'Amministrazione dell'Interno proponeva a sua volta appello, appello infine rigettato dal Consiglio di Stato, che - richiamando l'art. 5 comma 5 del T.U. 286/1998, cos� come integrato dal D.lgs. 5/2007 - ha di fatto confermato le motivazioni del TAR.

In conclusione, sottolineano i Giudici della terza sezione del Consiglio di Stato, i procedimenti penali a carico del richiedente, in casi simili, non possono agire come automatica causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, essendo tenuta l'Amministrazione a valutare caso per caso se sia preminente l'interesse all'unit� della famiglia ovvero quello alla sicurezza pubblica.
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