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Data: 29/08/2014 10:16:00 - Autore: Marina Crisafi Un adulto, e a maggior ragione un genitore, “che accompagna un bambino in un parco giochi deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare”. Così ha statuito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18167 depositata il 25 agosto 2014, rigettando il ricorso dei genitori di un bambino che chiedevano la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti dal figlio a causa della caduta da un cavallo a dondolo in un parco giochi abruzzese. Il bambino, che all'epoca dei fatti aveva sei anni, mentre stava giocando su un cavallo a dondolo all'interno dei giardini comunali, sorvegliato dalla madre, era scivolato sui bubboni metallici esistenti sull'attrezzo, riportando danni permanenti al volto. Per la Cassazione, i genitori hanno torto. Condividendo le statuizioni delle corti di merito, che avevano rilevato come le giostre erano state installate di recente e dunque pienamente funzionanti e conformi alla normativa speciale in tema di sicurezza, nonché la mancanza di prove sufficienti circa l'esistenza del nesso di causalità tra la res e il danno lamentato, la S.C. ha dunque escluso qualsiasi responsabilità per custodia nei confronti del Comune, affermando anzi che l'incidente era da ricondurre ad una probabile insufficiente attenzione della madre. Richiamando la precedente giurisprudenza in materia (tra cui, Cass. n. 23584/2013), la Cassazione ha, infatti, sottolineato che in ordine all'applicazione dell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., all'obbligo di custodia, che comporta diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa - sicchè , quando la situazione di pericolo comunque ingeneratasi - sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento”. Pertanto, essendo la caduta di un bambino da una giostra, un evento certamente prevedibile ed evitabile con un grado normale di diligenza, ha concluso la Corte rigettando il ricorso, “l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto - non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti”. |
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